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Consultazione 2025/122: Revisione parziale di cinque ordinanze del diritto stradale in attuazione delle mozioni 16.3066 e 17.3924 Nantermod nonché 16.3068 Derder in riferimento ai trasporti professionali di persone · 13 pagine
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Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli
(Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 27 ottobre 19761 sull’ammissione alla circolazione è modificata come segue:
Art. 5abiscpv. 1 lett. b n. 1 e 2, lett. c n. 2 e 3
1L’autorità cantonale riconosce i medici per esami secondo i seguenti livelli:
b. livello 2:
1. primo esame di candidati a una licenza per allievo conducente o a una licenza di condurre delle categorie C o D o delle sottocategorie C1 o D1, oppure a un’abilitazione a maestro conducente,
2. visite di controllo di idoneità alla guida di titolari di una licenza di con- durre di cui al numero 1 o di un’abilitazione a maestro conducente,
c. livello 3:
2. primo esame di candidati a una licenza per allievo conducente o una li- cenza di condurre sulla cui idoneità medica alla guida di veicoli a motore sussistano dubbi da parte dell’autorità cantonale,
3. primo esame di candidati a una licenza per allievo conducente o una li- cenza di condurre che abbiano superato i 75 anni di età o presentino di- sabilità fisiche,
RS ..........
1 RS 741.51
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