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Consultazione 2025/122: Revisione parziale di cinque ordinanze del diritto stradale in attuazione delle mozioni 16.3066 e 17.3924 Nantermod nonché 16.3068 Derder in riferimento ai trasporti professionali di persone · 13 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 5k cpv. 1
1Le licenze per allievo conducente e le licenze di condurre sono rilasciate soltanto a persone domiciliate in Svizzera, che vi soggiornano oppure che vogliono condurre per professione veicoli a motore immatricolati in Svizzera.
Art. 7 cpv. 1
1Chi intende ottenere o ha ottenuto una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre deve soddisfare i requisiti medici minimi di cui all’allegato 1.
Art. 8 cpv. 4 e 5
4Abrogato
5Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 11 cpv. 1, frase introduttiva
1Chi intende ottenere una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre deve trasmettere all’autorità d’ammissione o a un ufficio da questa designato:
Art. 11b cpv. 1, 2 e 3 lett. a e b
1L’autorità cantonale verifica se sono adempiuti i requisiti per l’ottenimento di una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre.
2L’autorità cantonale verifica se il richiedente è registrato nel SIAC Provvedimenti. In caso affermativo, non può rilasciare, in particolare:
a. durante la revoca temporanea o il divieto di far uso per una durata limitata della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre: una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre per una categoria di licenza che, se già posseduta prima della revoca o del divieto, avrebbe dovuto essere soggetta alla stessa misura (art. 33);
b. durante la revoca definitiva o il divieto di far uso per una durata indeterminata della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre: una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre se i motivi della revoca o del divieto impediscono il rilascio della categoria di licenza in questione.
3L’autorità cantonale invita:
a. i richiedenti che intendono conseguire una licenza di condurre delle categorie C o D o delle sottocategorie C1 o D1 e non possiedono ancora una licenza di condurre di queste categorie o sottocategorie a sottoporsi a una visita presso un medico che abbia il riconoscimento di livello 2;
b. i richiedenti che hanno superato il 75° anno d’età e intendono conseguire per la prima volta una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre a sottoporsi a una visita presso un medico che abbia un riconoscimento almeno di livello 3;