Progetto
Consultazione 2025/15: Modifica della legge sui cartelli (Riforma delle autorità in materia di concorrenza) · 5 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto
Legge sui cartelli FF …
Art. 28a Comunicazione delle risultanze probatorie provvisorie
1Una volta conclusi i principali accertamenti e non oltre un anno dall’apertura di un’inchiesta ai sensi dell’articolo 27, la segreteria informa le parti sulle risultanze probatorie provvisorie, sui comportamenti addebitati e sulle misure previste. Se un’inchiesta viene estesa, il termine decorre dalla notifica dell’estensione alle parti.
2Se vi sono ragioni particolari per cui i principali accertamenti non possono essere conclusi entro un anno, la segreteria può prorogare il termine di un anno al massimo, indicandone i motivi alle parti.
3In caso di proroghe procedurali disposte dalle parti o da terzi, in particolare in caso di proroga a seguito di domande di ricusazione o richieste di proroga dei termini, istanze probatorie, procedure di ricorso contro decisioni di procedura e apposizioni di sigilli ai sensi dell’articolo 50 capoverso 3 della legge federale del 22 marzo 19744 sul diritto penale amministrativo (DPA), i termini indicati nei capoversi 1 e 2 sono prorogati di conseguenza.
Art. 42 cpv. 2
2Le autorità in materia di concorrenza possono ordinare perquisizioni e sequestrare mezzi di prova. A questi provvedimenti coercitivi sono applicabili per analogia gli articoli 45–50 DPA5.
Art. 42a Procedura di data room
1Nelle procedure secondo gli articoli 27–30 e 32–38, per tutelare le informazioni dell’autodichiarante, garantire i diritti di difesa delle parti o altri interessi pubblici o privati preponderanti nell’ambito di una procedura di data room, le autorità preposte alla concorrenza possono concedere alle parti l’accesso ad atti presentati nell’ambito di un’autodenuncia o contenenti segreti d’affari. L’accesso ai segreti d’affari può essere accordato solo a terzi incaricati dalle parti.
2Il Consiglio federale disciplina le condizioni e le modalità della consultazione, tenendo conto in particolare degli interessi al mantenimento del segreto.
Art. 42abis
Ex art. 42a
Art. 43a Complemento dei motivi
Se la decisione impugnata è molto ampia o se le difficoltà particolari della causa lo esigono, l’autorità di ricorso accorda al ricorrente, che ne fa domanda nel ricorso altrimenti conforme ai requisiti, un congruo termine per completare i motivi; in tal caso, l’articolo 32 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa non è applicabile.