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Consultazione 2025/15: Modifica della legge sui cartelli (Riforma delle autorità in materia di concorrenza) · 5 pagine

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Legge sui cartelli FF …

Art. 21 cpv. 3

3Per le procedure ai sensi della legge sui cartelli occorre prevedere che nel rispettivo collegio giudicante siano adeguatamente rappresentati giudici con competenze economiche. Nel caso di una composizione di tre giudici il collegio giudicante deve sempre includere almeno un giudice ordinario, nel caso di una composizione di cinque giudici, il collegio giudicante deve annoverare almeno due giudici ordinari.

Art. 39 cpv.1 e 2bis

1Il presidente della corte dirige il procedimento quale giudice dell’istruzione sino alla pronuncia della sentenza; può delegare questo compito a un altro giudice in possesso di una formazione giuridica.

2bisI giudici con competenze economiche (art. 5 cpv. 3) nel rispettivo collegio giudicante possono essere consultati dal giudice dell’istruzione in qualsiasi momento.

Inserire dopo il titolo del capitolo 5

Art. 48a Valutazione

1Il Consiglio federale provvede a valutare l’opportunità di creare nuovi posti di giudice per giudici non di carriera e a darne attuazione ai sensi dell’articolo 1 capoverso 3bis.

2Riferisce al Parlamento al più tardi sette anni dopo l’entrata in vigore della modifica del xx.xx.xxxx.

Art. 53 Disposizioni transitorie della modifica del …

Il requisito dell'adeguata rappresentanza di giudici con competenze economiche (art. 21, cpv. 3) si applica alle procedure avviate dopo il 1° gennaio 2031. Se sono disponibili giudici in possesso di competenze economiche, il requisito si applica anche alle procedure aperte in precedenza.