Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 47 pagine
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discriminazione ai sensi di LPar, l’articolo 10 LPar prevede una protezione dal licenziamento. Quest’ultima vale finché dura la procedura di reclamo in seno all’azienda, la procedura di conciliazione o la procedura giudiziaria, nonché nei sei mesi successivi.
Lett. f: riconoscere gli effetti della violenza domestica e, nella misura in cui ciò sia ragionevolmente fattibile, attenuarne l’impatto nel mondo del lavoro;
L’articolo 10 lettera f contiene una clausola di flessibilità, secondo la quale bisogna adottare misure per attenuare l’impatto della violenza domestica sul mondo del lavoro, «nella misura in cui ciò sia ragionevolmente fattibile». Il Consiglio federale accorda grande importanza alla lotta alla violenza domestica. La protezione dalla violenza prevista dal diritto civile è sancita in Svizzera dall’articolo 28b CC. Le misure a tutela dell’integrità personale riguardano in primo luogo la sfera privata. Un divieto di contatto e di avvicinamento disposto dal tribunale può eventualmente essere esteso anche al posto di lavoro in quanto, secondo l’articolo 28b capoverso 3bisCC, il giudice ha la possibilità di comunicare la propria decisione al datore di lavoro. Gli atti di violenza sono riportati nelle pertinenti disposizioni del CP. Le disposizioni nazionali svizzere per la prevenzione e la lotta contro la violenza domestica sono state riviste a più riprese negli ultimi anni. L’ordinanza del 13 novembre 2019 contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica85 è entrata in vigore il 1°gennaio 2020 e disciplina tra l’altro la concessione di aiuti finanziari. Queste risorse aggiuntive al sostegno di opportune misure consentono di migliorare la prevenzione della violenza domestica. Il 22 giugno 2022, il Consiglio federale ha approvato il piano d’azione nazionale per l’attuazione della Convenzione di Istanbul 2022-2026 (PAN CI)86, il cui obiettivo è prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica attraverso 44 misure concrete della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. Le sue tre priorità tematiche sono: informazione e sensibilizzazione della popolazione; formazione di base e continua degli specialisti e dei volontari; prevenzione e lotta contro la violenza a carattere sessuale.
Inoltre, per migliorare la tutela dalla violenza domestica sotto il profilo del diritto civile e penale è stata varata la legge federale del 14 dicembre 201887 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, entrata in vigore il 1° luglio 2020. Per attuare un divieto di contatto e di avvicinamento secondo l’articolo 28c CC, dal 1° gennaio 2022 il giudice può ordinare l’impiego di un dispositivo elettronico di sorveglianza, il che potrebbe avere un impatto mitigante nel mondo del lavoro.
La lotta alla violenza domestica e una migliore tutela delle vittime sono elementi importanti della strategia Parità 2030.
Il Consiglio federale è consapevole delle conseguenze che la violenza domestica può avere sul mondo del lavoro. Uno studio commissionato dall’UFU nel 2013 («Costi della
85 RS 311.039.7
86 Strategia Parità 2030 →Piano d’azione→ Piano d’azione nazionale per l’attuazione della Convenzione di Istanbul 41/47
87 RU 2019 2273