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Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 10 pagine

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Eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro. FF 2022 1381 Conv. n. 190

del lavoro minorile e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione, oltre a promuovere il lavoro dignitoso.

Art. 6

Ciascun Membro si impegna ad adottare leggi, regolamenti e politiche che garantiscano il diritto alla parit‡ e alla non discriminazione in materia di impiego e professione, ivi compreso per le lavoratrici, come pure per i lavoratori e per altri soggetti appartenenti ad uno o pi˘ gruppi vulnerabili o a gruppi in situazioni di vulnerabilit‡ che risultino sproporzionatamente colpiti da violenza e molestie nel mondo del lavoro.

Parte IV Protezione e prevenzione

Art. 7

Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 1 e coerentemente con lo stesso, ciascun Membro si impegna ad adottare leggi e regolamenti che definiscano e proibiscano la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, inclusi violenza e molestie di genere.

Art. 8

Ciascun Membro dovr‡ assumere misure adeguate atte a prevenire la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, ivi compreso:

a. il riconoscimento del ruolo determinante delle autorit‡ pubbliche con riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori dell’economia informale;

b. l’identificazione, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati interessati, nonchÈ attraverso altre modalit‡, dei settori o delle professioni e delle modalit‡ di lavoro in cui le lavoratrici e i lavoratori e altri soggetti interessati risultino pi˘ esposti alla violenza e alle molestie;

c. l’adozione di misure che garantiscano una protezione efficace di tali soggetti.

Art. 9

Ciascun Membro dovr‡ adottare leggi e regolamenti che richiedano ai datori di lavoro di intraprendere misure adeguate e proporzionate al rispettivo livello di controllo in materia di prevenzione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, ivi compresi la violenza e le molestie di genere, e in particolare, nella misura in cui sia ragionevolmente fattibile, attraverso quanto segue:

a. l’adozione e l’attuazione, in consultazione con le lavoratrici e i lavoratori e i loro rappresentanti, di una politica in materia di violenza e di molestie a livello aziendale;

b. l’inclusione della violenza e delle molestie, come pure dei rischi psicosociali correlati, nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro;