Progetto
Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 10 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 7Fedlex · Progetto
Eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro. FF 2022 1381 Conv. n. 190
f. riconoscere gli effetti della violenza domestica e, nella misura in cui ciÚ sia ragionevolmente fattibile, attenuarne l’impatto nel mondo del lavoro;
g. garantire alle lavoratrici e ai lavoratori il diritto di abbandonare una situazione lavorativa laddove abbiano giustificati motivi di ritenere che questa possa costituire un pericolo serio e imminente alla vita, alla salute o alla sicurezza in ragione di violenza e molestie, senza per questo essere oggetto di ritorsioni o di qualsivoglia altra indebita conseguenza, oltre al dovere di informarne la direzione;
h. garantire che gli ispettorati del lavoro e le altre autorit‡ competenti, a seconda dei casi, siano abilitati a trattare la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, in particolare ordinando l’adozione di misure immediatamente esecutive o l’interruzione dell’attività lavorativa nei casi di pericolo imminente per la vita, la salute o la sicurezza, fatti salvi i diritti di ricorso alle autorit‡ giudiziarie o amministrative ai sensi di legge.
Parte VI Orientamento, formazione e sensibilizzazione
Art. 11
In consultazione con le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e i sindacati, ciascun Membro Ë tenuto ad adoperarsi al fine di garantire che:
a. la violenza e le molestie nel mondo del lavoro siano oggetto delle politiche nazionali pertinenti, come quelle in materia di salute e sicurezza, parit‡ e non discriminazione sul lavoro, nonchÈ quelle in materia di migrazione;
b. siano messi a disposizione dei datori di lavoro, delle lavoratrici e lavoratori, e delle rispettive organizzazioni, come pure delle autorit‡ competenti, misure di orientamento, risorse, formazione o altri strumenti, in formati accessibili a seconda dei casi, sui temi della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, ivi comprese la violenza e le molestie di genere;
c. vengano attuate iniziative in materia, tra cui campagne di sensibilizzazione.
Parte VII Modalit‡ di applicazione
Art. 12
Le disposizioni della presente Convenzione si applicano attraverso leggi e regolamenti nazionali, come pure tramite contratti collettivi o altre misure conformi alle procedure nazionali, includendovi l’ampliamento o l’adattamento delle misure esistenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro affinchÈ prevedano la violenza e le molestie, nonchÈ tramite lo sviluppo di misure specifiche, laddove necessario.