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Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 10 pagine

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Eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro. FF 2022 1381 Conv. n. 190

Parte VIII Disposizioni finali

Art. 13

Le ratifiche formali della presente Convenzione dovranno essere comunicate per la registrazione al Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro.

Art. 14

1. La presente Convenzione sarà vincolante per i soli Membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sar‡ stata registrata dal Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro.

2. Essa entrer‡ in vigore dopo dodici mesi dalla data di registrazione del Direttore Generale delle ratifiche di due Membri.

3. In seguito, questa Convenzione entrer‡ in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della ratifica.

Art. 15

1. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione puÚ denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data iniziale di entrata in vigore della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro per la registrazione. Tale denuncia non avr‡ effetto fino a un anno dopo la data in cui Ë stata registrata.

2. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione e che, nel termine di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non si avvale della facolt‡ di denuncia prevista dal presente articolo sar‡ vincolato per un nuovo periodo di dieci anni ed in seguito potr‡ denunciare la presente Convenzione durante il primo anno di ciascun nuovo periodo di dieci anni alle condizioni previste nel presente articolo.

Art. 16

1. Il Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro dovrà notificare a tutti i Membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia comunicati dai Membri dell’Organizzazione.

2. Nel notificare ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore Generale richiamerà l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrer‡ in vigore.

Art. 17

Il Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro dovrà comunicare al Segretario Generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione conformemente