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Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 10 pagine

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Eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro. FF 2022 1381 Conv. n. 190

c. l’identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi relativi alla violenza e alle molestie, con la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori e dei rispettivi rappresentanti, e l’adozione di misure per prevenirli e tenerli sotto controllo;

d. l’erogazione di informazioni e formazione alle lavoratrici, ai lavoratori e ad altri soggetti interessati, in modalit‡ accessibili a seconda dei casi, in merito ai pericoli e ai rischi identificati di violenza e di molestie e alle relative misure di prevenzione e di protezione, ivi compresi i diritti e le responsabilit‡ dei lavoratori e di altri soggetti interessati in relazione alle politiche di cui al comma a. del presente articolo.

Parte V Verifica dell’applicazione e meccanismi di ricorso e di risarcimento

Art. 10

Ciascun Membro dovr‡ adottare misure adeguate al fine di:

a. controllare e applicare le leggi e i regolamenti nazionali in materia di violenza e molestie nel mondo del lavoro;

b. garantire facile accesso a meccanismi di ricorso e di risarcimento adeguati ed efficaci, nonchÈ a meccanismi e procedimenti di denuncia e di risoluzione delle controversie nei casi di violenza e di molestie nel mondo del lavoro che siano sicuri, equi ed efficaci, quali:

i. procedimenti di denuncia e di indagine, nonchÈ, se appropriato, meccanismi di risoluzione delle controversie nei luoghi di lavoro,

ii. meccanismi di risoluzione delle controversie esterni ai luoghi di lavoro,

iii. tribunali o altre giurisdizioni,

iv. protezione contro la vittimizzazione o le ritorsioni nei confronti di querelanti, vittime, testimoni e informatori,

v. misure di sostegno legale, sociale, medico e amministrativo a favore dei querelanti e delle vittime;

c. proteggere la vita privata dei soggetti coinvolti e la riservatezza, nella misura massima possibile e a seconda dei casi, e garantire che le esigenze di protezione della vita privata e della riservatezza non vengano utilizzate impropriamente, evitandone qualsivoglia utilizzo inopportuno;

d. introdurre sanzioni, se del caso, nei casi di violenza e di molestie nel mondo del lavoro;

e. stabilire che le vittime di violenza e molestie di genere nel mondo del lavoro possano avere accesso effettivo a meccanismi di risoluzione delle controversie e di denuncia, a meccanismi di supporto, a servizi e a meccanismi di ricorso e risarcimento che tengano in considerazione la prospettiva di genere e che siano sicuri ed efficaci;