Rapporto esplicativo OAEl e OOSE

Consultazione 2025/24: Modifiche di ordinanze nell’ambito dell’Ufficio federale dell’energia con decisione del Consiglio federale prevista nel novembre 2025 · 6 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la revisione del novembre 2025 dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico e

dell’ordinanza sull’organizzazione del settore dell’energia elettrica per garantire l’approvvigionamento economico del Paese

1. Punti essenziali del progetto

Il progetto sancisce il diritto dell’Approvvigionamento economico del Paese (AEP) e delle organizzazioni dell’economia incaricate conformemente all’articolo 60 della legge sull’approvvigionamento del Paese (LAP) all’accesso ai dati di misurazione e ai dati di base dei consumatori finali nonché ai dati di base dei gestori delle reti di distribuzione. Ciò serve ai fini della preparazione e dell’esecuzione delle misure secondo la LAP, in particolare all’implementazione di un’applicazione IT a sostegno delle misure di contingentamento dell’energia elettrica in preparazione a un’eventuale situazione di penuria. I preparativi e l’esecuzione della LAP dovrebbero essere realizzati con il minore dispendio possibile per l’Amministrazione e per gli operatori del mercato. A tal fine la piattaforma dei dati offre opportunità evidenti dal momento che, attraverso una base di dati nazionale, può mettere facilmente a disposizione i dati necessari per l’attuazione. Considerata l’attinenza al diritto in materia di approvvigionamento del Paese oltre al diritto in materia di approvvigionamento elettrico, il presente progetto è stato elaborato in coordinamento con l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese.

2. Ripercussioni finanziarie, sull’effettivo del personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni

Non si prevedono ulteriori ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale. Al contrario, l’utilizzo della piattaforma nazionale dei dati nel settore elettrico previene lo sviluppo di numerose interfacce con i gestori delle reti di distribuzione e conseguenti oneri di manutenzione e di gestione. Si sfruttano ulteriori sinergie, si evitano costi di opportunità e si rafforza la digitalizzazione.

3. Ripercussioni sull’economia, sull’ambiente e sulla società

Il volume dei dati di base che dovrà essere in ogni caso salvato sulla piattaforma è considerevole. Qualora si rivelassero necessari dati di base aggiuntivi, la procedura per la costituzione della piattaforma offre la possibilità di effettuare le necessarie integrazioni senza quindi comportare ulteriori costi significativi per l’economia o la società. A livello macroeconomico si evitano costi di opportunità e l’utilizzo di sinergie consentirà di ridurre i costi di sistema.

4. Rapporto con il diritto europeo

La configurazione generale della piattaforma dei dati nazionale è conforme alle prescrizioni legali dell’Unione europea e alla loro futura applicazione. Creando un accesso unitario ai dati per i consumatori finali e i terzi da essi autorizzati, l’ordinanza attua parti importanti delle disposizioni dell’UE relative ai dati energetici. Già le norme del Clean Energy Package sul mercato interno (direttiva 2019/9441) contengono disposizioni sui dati energetici, sull’accesso a tali dati e sulla loro interoperabilità. Per consentire l’accesso delle parti autorizzate ai dati dei consumatori finali occorre elaborare le opportune disposizioni. Il trattamento dei dati personali deve inoltre essere conforme al regolamento generale sulla protezione dei dati23. È in corso l’elaborazione delle corrispondenti basi legali per l’accesso ai dati,

1 Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione), versione della GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125.

2 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), versione della GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

3 Cfr. art. 23 cpv. 1–3 direttiva 2019/944