Rapporto sui risultati

Consultazione 2025/25: Modifica dell’Ordinanza sull’imposizione minima (completamento delle disposizioni concernenti la dichiarazione GloBE [«GloBE Information Return»]) · 14 pagine

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Situazione iniziale

A fine 2022 il Parlamento ha licenziato il decreto federale concernente un’imposizione

speciale dei grandi gruppi di imprese. Nel giugno 2023 Popolo e Cantoni hanno approvato la modifica costituzionale alla base dell’attuazione nazionale di entrambi i pilastri del progetto OCSE/G20 sull’imposizione dell’economia digitale.

Il pilastro 2 di questo progetto introduce un’imposizione minima per i grandi gruppi di imprese multinazionali attivi a livello internazionale che conseguono una cifra d’affari annuale

superiore a 750 milioni di euro; l’aliquota minima d’imposta è fissata al 15 per cento secondo una base imponibile standardizzata a livello internazionale. In linea di principio, l’aliquota minima d’imposta deve essere raggiunta in ciascuno Stato. Dall’imposizione minima sono esentati i redditi derivanti dal traffico marittimo internazionale.

La disposizione transitoria di cui all’articolo 197 numero 15 della Costituzione federale (Cost.) autorizza il Consiglio federale a disciplinare provvisoriamente l’imposizione minima in un’ordinanza. Su questa base, il Consiglio federale ha deciso di introdurre, dal

1° gennaio 2024, l’imposta integrativa svizzera (QDMTT) secondo l’articolo 1 lettera a

dell’ordinanza del 22 dicembre 2023 sull’imposizione minima (OImM) e, dal 1° gennaio 2025, l’imposta integrativa internazionale (IIR). In questo modo la Svizzera garantisce che le imprese interessate in Svizzera e le loro filali all’estero siano assoggettate all’imposizione minima attraverso la QDMTT e l’IIR, rispettivamente.

L’articolo 8.1 delle norme tipo GloBE prevede la presentazione della dichiarazione GloBE («GloBE Information Return», GIR) da parte di ciascuna entità costitutiva di un gruppo di imprese assoggettato all’imposizione minima. All’interno di uno Stato, il gruppo di imprese può designare l’entità costitutiva che presenterà la dichiarazione.

A livello internazionale, competenti gruppi di lavoro dell’OCSE hanno elaborato

l’Accordo GloBE. La sua adozione da parte dell’organo competente dell’OCSE e del G20, l’«Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting» è avvenuta nel gennaio 2025.

L’Accordo GloBE costituisce una base di diritto internazionale per lo scambio di

dichiarazioni GloBE dei gruppi di imprese tra gli Stati, che, oltre a firmare l’Accordo,

informano l’OCSE in merito all’attivazione bilaterale dello scambio. Sia l’obbligo del gruppo di imprese di presentare la dichiarazione GloBE sia il relativo scambio sono già previsti dalle norme tipo GloBE. Per contro, è necessario introdurre ulteriori disposizioni nell’OImM che disciplinino, in particolare, la procedura. È nell’interesse della Svizzera partecipare a questo scambio di informazioni: le autorità fiscali cantonali hanno infatti in questo modo la possibilità di verificare la plausibilità delle dichiarazioni presentate dalle imprese assoggettate

all’imposta integrativa. La partecipazione fornisce ai gruppi di imprese multinazionali

interessati i presupposti necessari per la presentazione centralizzata delle dichiarazioni (cosiddetto «central filing»). Ciò consente segnatamente ai gruppi di imprese multinazionali svizzeri di presentare la dichiarazione GloBE a livello centralizzato presso l’AFC, la quale farà pervenire agli Stati partner le informazioni rilevanti desunte dalla dichiarazione.

Viceversa, la Svizzera riceverà dagli Stati partner le dichiarazioni GloBE, che possono essere utilizzate ai fini dell’imposizione minima locale, senza che le singole entità costitutive locali dei gruppi di imprese multinazionali interessati debbano presentarle anche in Svizzera.

Se la Svizzera non dovesse partecipare allo scambio di informazioni previsto

dall’Accordo GloBE, i gruppi di imprese multinazionali sarebbero tenuti a presentare

dichiarazioni separate in Svizzera e la dichiarazione centralizzata verrebbe verosimilmente presentata da un altro Stato, generando doppioni amministrativi. Una mancata

partecipazione sarebbe inoltre pregiudizievole per la piazza economica svizzera, in

particolare considerato il fatto che i gruppi di imprese multinazionali operano in e a partire dalla Svizzera e di conseguenza non trovano condizioni adeguate a facilitare l’adempimento dei loro obblighi di comunicazione internazionali.