Rapporto sui risultati
Consultazione 2025/25: Modifica dell’Ordinanza sull’imposizione minima (completamento delle disposizioni concernenti la dichiarazione GloBE [«GloBE Information Return»]) · 14 pagine
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3 Valutazione della consultazione nel dettaglio
In merito ai singoli articoli sono state presentate le seguenti critiche e richieste.
Art. 2 cpv. 3
Il Cantone LU auspica che il rimando al commentario nella nota a piè di pagina venga eliminato, affinché non venga applicato. OREF formula la medesima richiesta, motivandola con il fatto che andrebbe sempre considerata la versione più recente del commentario.
Anche Swissholdings ne chiede l’eliminazione, perché nell’OImM non andrebbe stabilita alcuna versione specifica.
Art. 5
ZH, LU, UR, SZ, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, SG, AG, TI, VD, VS, GE desiderano che la validità delle modifiche dal 1° gennaio 2024 non sia integrata soltanto nelle spiegazioni ma anche in una disposizione transitoria all’articolo 5.
Il Cantone GR chiede che la modifica dell’assoggettamento all’imposta venga riesaminata in un’ottica di retroattività.
Art. 5 cpv. 4 (e cpv. 2):
ZH, LU, UR, SZ, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, SG, AG, TI, VD, VS auspicano che l’articolo 5 capoverso 4 sia modificato in modo che una società madre parzialmente partecipata
(«Partially Owned Parent Entity, POPE») diventi soggetto fiscale dell’imposta integrativa svizzera (ed eventualmente dell’UTPR) sempre soltanto in via sussidiaria, se sono presenti altre entità costitutive svizzere assoggettate all’imposta integrativa internazionale secondo l’IIR.
Art. 9 cpv. 3
ZH, LU, UR, SZ, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AI, SG, AG, TI, VD, VS desiderano che l’articolo 9 capoverso 3 sia adeguato nel seguente modo: «Se non tutte le entità costitutive appartenenti fiscalmente alla Svizzera soddisfano le condizioni di cui al capoverso 2 oppure se i dati finali degli esercizi per i quali sono stati allestiti i conti annuali secondo il capoverso 2 di una o più entità costitutive appartenenti fiscalmente alla Svizzera non coincidono con l’esercizio ai sensi dell’articolo 10.1 delle norme tipo GloBE, l’imposta integrativa svizzera è calcolata per tale esercizio, conformemente agli articoli 3.1.2 e 3.1.3 delle norme tipo GloBE, sulla base dell’utile o della perdita annuale registrati.»
Art. 13 cpv. 2
CP e usam auspicano che la disposizione venga completata con una regola di correzione per importanti utili in capitale, che dovrebbero essere attribuiti specificamente al Cantone in cui l’ente giuridico aveva sede al momento della realizzazione dell’utile.
Art. 16 cpv. 2
ZH, LU, UR, SZ, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AG, TI, VD, VS desiderano che la
competenza territoriale venga riesaminata all’inizio dell’esercizio. Il CP chiede che venga vagliata una competenza sulla base della residenza all’inizio del periodo fiscale anche per le imposte federali dirette e le imposte cantonali, al fine di offrire al Cantone di partenza una posizione più forte.