Rapporto sui risultati

Consultazione 2025/25: Modifica dell’Ordinanza sull’imposizione minima (completamento delle disposizioni concernenti la dichiarazione GloBE [«GloBE Information Return»]) · 14 pagine

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per quanto possibile alle norme relative allo scambio automatico internazionale, analogo sotto il profilo tematico, delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese

multinazionali.

1.2.2 Ulteriori adeguamenti e precisazioni

Oltre all’elemento centrale, nell’ordinanza sono previste varie modifiche e precisazioni dovute a motivazioni diverse:

• assoggettamento soggettivo all’imposta integrativa in Svizzera: in linea di principio, per ogni gruppo di imprese in Svizzera è assoggettata all’imposta un’entità costitutiva e un Cantone effettua la tassazione per l’intero gruppo di imprese. Questo Cantone è il cosiddetto «sportello unico». Esso tassa e riscuote l’imposta integrativa ed effettua la ripartizione delle entrate tra la Confederazione e gli altri Cantoni. Ciò comporta un notevole sgravio amministrativo anche dal punto di vista delle amministrazioni e del gruppo di imprese. In questo contesto, se nell’esercizio corrispondente nessuna delle filiali detenute all’estero è sottoposta a imposizione ridotta, l’assoggettamento all’IIR viene esteso;

• ripartizione cantonale delle entrate derivanti dall’imposta integrativa: si precisa che, nel caso in cui un’entità costitutiva dovesse trasferirsi in un altro Cantone, le entrate derivanti dall’imposta integrativa svizzera e da quella internazionale saranno ripartite tra i Cantoni, come avviene con l’imposta federale diretta.

1.2.3 Attuazione ed entrata in vigore

L’articolo 8.1 delle norme tipo GloBE prevede la presentazione della dichiarazione GloBE da parte di ciascuna entità costitutiva di un gruppo di imprese assoggettato all’imposizione minima. All’interno di uno Stato, il gruppo di imprese può designare l’entità costitutiva che presenterà la dichiarazione.

L’obbligo generale di presentare la dichiarazione GloBE per i gruppi di imprese sussiste pertanto già dall’entrata in vigore dell’OImM in virtù del rimando alle norme tipo GloBE presente nell’articolo 2 capoverso 1. Questo varrebbe anche nel caso in cui non si dovesse giungere ad alcun accordo sullo scambio tra gli Stati.

Con la presente modifica dell’OImM, tale obbligo viene imposto all’entità costitutiva

assoggettata all’imposta integrativa o a un’altra entità costitutiva designata dal gruppo di imprese e appartenente fiscalmente alla Svizzera.

Lo scambio delle dichiarazioni GloBE con altri Stati evita che le dichiarazioni debbano essere presentate in tutti gli Stati. Tale scambio presuppone la ratifica dell’Accordo corrispondente. Fintanto che i presupposti per lo scambio non saranno soddisfatti (mancanza di accordi internazionali), tutte le entità costitutive assoggettate all’imposta integrativa saranno tenute a presentare una dichiarazione GloBE in Svizzera.

1.3 Valutazione

Considerato l’elevato numero di pareri pervenuti, nel presente rapporto non è possibile riportare in dettaglio tutte le proposte e le motivazioni presentate dai singoli partecipanti. Ai fini della leggibilità, verranno pertanto riportate le osservazioni principali. I partecipanti che aderiscono al parere di un altro partecipante sono sempre menzionati esplicitamente.

Per i dettagli si rimanda ai singoli pareri, consultabili all’indirizzo:

https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2025/25/cons_1.