Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/26: Legge federale sulle piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione · 48 pagine

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Per le piante NGT1 vigerà un obbligo di etichettatura lungo l’intera catena del valore, e non solo per il materiale di moltiplicazione. Tra le categorie NGT1 e NGT2 non vi sarebbero dunque differenze nelle prescrizioni concernenti l’etichettatura.

Infine, al di là della questione dell’autorizzazione, le piante NGT, il materiale vegetale, le loro parti, le informazioni genetiche e le caratteristiche dei processi in essi contenute non sono brevettabili. Di conseguenza, le modifiche proposte trascendono le proprietà distintive delle varietà NGT e interesserebbero anche altri ambiti della biotecnologia. A ciò si aggiunge che il Parlamento europeo intende applicare la non brevettabilità in maniera retroattiva ai brevetti già concessi o alle domande di brevetto in attesa. Queste proposte di modifica, così come formulate, non sono quindi conciliabili con la Convenzione sul brevetto europeo (cfr.

art. 53 lett. b CBE), che si applica anche alla Svizzera. Inoltre, dovrebbero essere ulteriormente esaminate anche alla luce degli obblighi previsti dall’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (di seguito: «Accordo TRIPS»). È probabile che condurrebbero a notevoli incertezze sul piano giuridico, in particolare anche in settori estranei alla selezione vegetale (v. anche cifra 7.4 Diritto della proprietà intellettuale). Il Parlamento europeo ha chiesto, entro la metà del 2025, una relazione che analizzi il ruolo e l’impatto dei brevetti sull’accesso di selezionatori e agricoltori al materiale vegetale di moltiplicazione, sulla varietà di sementi e sull’abbordabilità dei prezzi, nonché sull’innovazione e in particolare sulle opportunità per le PMI. Nella relazione si dovrà inoltre valutare se siano eventualmente necessarie disposizioni supplementari. Se opportuno, alla relazione dovrà essere allegata una proposta legislativa. Il Parlamento europeo ha ribadito che le piante NGT devono essere vietate nella produzione biologica, in quanto la loro

compatibilità con i suoi principi non è ancora confermata. Entro sette anni dall’entrata in vigore della nuova regolamentazione, la Commissione europea dovrà presentare una relazione sulla percezione delle NGT da parte di consumatori e produttori.

Dopo l’esame in prima lettura da parte del Parlamento europeo, prossimamente sarà il Consiglio europeo a pronunciarsi sul progetto della Commissione. Se gli emendamenti dei due organi interessati dovessero essere diversi, la proposta passa in seconda lettura. In caso di mancato accordo su un progetto comune, è mantenuto lo status quo; quindi, le piante NGT risulterebbero assoggettate alla legislazione vigente.

3.4 Possibile attuazione del progetto dell’UE in Svizzera

Un recepimento quasi integrale delle norme europee nel diritto svizzero è in linea di principio possibile. Le definizioni potrebbero essere in gran parte riprese, come pure le categorie NGT1 e NGT2. Ciò significherebbe anche un’analoga regolamentazione della messa in commercio, la possibilità di autorizzare le piante NGT1 mediante procedura semplificata ed esame dello status di NGT1 e la pubblicazione a beneficio del pubblico. Una difficoltà legata all’autorizzazione potrebbe eventualmente riguardare il requisito del valore aggiunto, che non è previsto nel progetto dell’UE e che dovrebbe comunque essere esaminato in Svizzera, secondo modalità ancora da definire, sulla base del mandato che emana dall’articolo 37a capoverso 2 LIG.

Salvo alcune eccezioni (possibilità di adeguamento dell’analisi dei rischi ambientali, possibilità di esonero dalla sorveglianza dopo l’introduzione sul mercato, semplificazione delle deroghe alla tracciabilità), le piante NGT2 sarebbero disciplinate come accade oggi ai sensi della LIG. L’obbligo di etichettatura lungo l’intera catena del valore conformemente all’attuale progetto del Parlamento europeo sarebbe così previsto proprio come in Svizzera.

Questi orientamenti di fondo si basano sulla versione attuale, non ancora definitiva, adottata dal Parlamento europeo (febbraio 2024). È possibile che nel corso del trattamento del progetto subentrino ulteriori modifiche che possono riguardare anche le decisioni del Parlamento (p. es. in materia di etichettatura). Allo stato attuale non è possibile prevedere con esattezza le tempistiche o l’entità di queste potenziali modifiche.

4 Raffronto con il diritto fuori dall’UE

4.1 Accordi internazionali

Il Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza relativo alla Convenzione sulla diversità biologica37 (di seguito: «Protocollo di Cartagena») affronta a livello internazionale gli aspetti della sicurezza per l’ambiente e la salute legata all’uso di OGM, riconosciuti come portatori di rischi specifici. Il Protocollo stabilisce dunque requisiti per il trasporto transfrontaliero. Gli OGM viventi (p. es. semi o piante) che devono essere immessi

37 RS 0.451.431