Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/26: Legge federale sulle piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione · 48 pagine

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1 Situazione iniziale

Da sempre, piante e animali che presentano caratteristiche vantaggiose vengono selezionati per l’ulteriore utilizzo. Le conoscenze sui meccanismi genetici consentono di effettuare una selezione più mirata ed efficiente. Nell’ultimo secolo si è aggiunto l’impiego dell’ingegneria genetica, che ha ampliato le possibilità offerte dalla selezione convenzionale mediante incrocio o ricombinazione naturale, consentendo la generazione di OGM.

Le modificazioni genetiche comprendono in particolare l’inattivazione o la modifica di singoli geni, così come il trasferimento mirato di determinati geni. La selezione per mutazione (mutagenesi convenzionale) utilizza radiazioni o trattamenti chimici che inducono un’elevata quantità di mutazioni casuali nel genoma. In rari casi ciò dà luogo a caratteristiche vantaggiose. Le mutazioni indesiderate vengono quindi nuovamente rimosse, per quanto possibile, mediante molteplici reincroci. La selezione per mutazione, applicata già a partire dagli anni Venti (e che sotto il profilo giuridico non è considerata una tecnica di modificazione genetica), è dispendiosa (in termini di tempo) e poco precisa. Un’alternativa consiste nell’inoculazione di geni da altre specie (transgenesi). Tali OGM vengono definiti «organismi transgenici» e i geni introdotti «transgeni». In questo modo, i geni possono essere inseriti nel corredo genetico di specie diverse per conferire agli animali o alle piante determinate proprietà che sarebbero difficili o impossibili da ottenere con metodi di selezione convenzionali. Dalla metà degli anni Novanta le piante transgeniche sono coltivate in tutto il mondo (ma non in Svizzera).

La possibilità di utilizzare OGM transgenici in agricoltura ha dato adito ad accese controversie nella politica e nella popolazione, in risposta alle quali sono state elaborate disposizioni prima nell’Unione europea (UE) (direttiva 90/220/CEE e, attualmente, direttiva 2001/18/CE1) e poi in Svizzera, che disciplinassero l’utilizzazione di OGM. La normativa della Svizzera richiamava quella dell’UE. Sulla base della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb), nel 1999 sono entrate in vigore l’ordinanza del 9 maggio 20123 sull’impiego confinato (OIConf) e l’ordinanza del 10 settembre 20084 sull’emissione deliberata nell’ambiente (OEDA). Nel 2004 è seguita la legge del 21 marzo 20035 sull’ingegneria genetica (LIG), che disciplina trasversalmente l’utilizzazione di OGM per tutti i settori non umani. Ancor prima della sua adozione, era stata lanciata l’iniziativa popolare «per alimenti prodotti senza manipolazioni genetiche», il cui obiettivo era mantenere l’agricoltura svizzera libera da OGM. L’iniziativa è stata approvata e dal 2005 vige una moratoria per la coltivazione di OGM nella produzione agricola, orticola e forestale. In questi settori il diritto in materia di ingegneria genetica non è quindi stato applicato sinora. La moratoria non interessa direttamente la ricerca in sistemi chiusi e l’immissione sperimentale nell’ambiente a fini di ricerca6. Non è interessata neppure l’importazione di OGM per la produzione di mangimi e alimenti. Quattro OGM sono autorizzati in Svizzera come mangimi e altri quattro come alimenti. Sinora si è però rinunciato a importarli7.

L’ingegneria genetica ha vissuto un rapido sviluppo dall’entrata in vigore della LIG e della moratoria. Grazie alle nuove tecniche d’ingegneria genetica l’editing genomico, ossia la modifica mirata del patrimonio genetico, si è affermato in diversi campi di applicazione, tra cui la medicina e la farmacologia. Diversi prodotti della medicina (umana) ottenuti con tali tecniche sono quindi già presenti sul mercato o vengono testati sull’uomo nell’ambito di studi clinici. A queste tecniche viene riconosciuto un notevole potenziale anche nella selezione vegetale, dove sono designate anche come nuove tecnologie di selezione. Sono generalmente più semplici, più attendibili e più mirate rispetto alle tecniche classiche, tra cui la transgenesi oppure la mutagenesi non mirata ottenuta mediante radiazioni o sostanze chimiche. Le opportunità e i rischi delle nuove tecniche sono oggetto di dibattito in Svizzera, in Europa e nel resto del mondo. In agricoltura il dibattito è alimentato in particolare dalla pressione per ridurre l’impiego di prodotti fitosanitari e dalla necessità di adattarsi al mutare delle condizioni climatiche.

1Direttiva 2001/18/CE del Parlamento e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente

modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, versione della GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

2 RS 814.01

3 RS 814.912

4 RS 814.911

5 RS 814.91

6 www.bafu.admin.ch > Temi > Biotecnologia > Informazioni per gli specialisti > Emissioni sperimentali > Emissioni sperimentali OGM

7 https://www.blw.admin.ch > Temi > Vegetali > Biotecnologie