Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/26: Legge federale sulle piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione · 48 pagine
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agevolare l’innovazione e l’utilizzazione più sostenibile delle risorse naturali. Nel contempo, esso intende tenere conto del principio di precauzione e delle preoccupazioni della popolazione in materia di ingegneria genetica e auspica pertanto un’apertura più cauta con meccanismi di controllo più severi per l’autorizzazione rispetto all’UE. Desidera però conoscere il parere dei partecipanti alla consultazione in merito a un recepimento della normativa dell’UE e per tale motivo la situazione attuale è descritta più dettagliatamente nella sezione 3.4 (cfr. anche domanda 2 nel questionario [all. 04]).
1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale
L’articolo 37a capoverso 2 LIG adempie un mandato del Parlamento del 23 settembre 2021 che non è previsto né nel messaggio del 9 gennaio 202015 sul programma di legislatura 2019–2023 né nel decreto federale del 29 gennaio 202016 sul programma di legislatura 2019–2023, e non è recepito neppure nel programma di legislatura 2023–202717. La Strategia Selezione vegetale 2050 del 1º settembre 201618, la Strategia per uno sviluppo sostenibile 2030 del 28 marzo 202219, la Strategia climatica per l’agricoltura e l’alimentazione 2050 del 5 settembre 202320, il Piano d’azione per la riduzione del rischio e l’utilizzo sostenibile di prodotti fitosanitari del 6 settembre 201721 e l’attuazione dell’iniziativa parlamentare 19.475 «Ridurre il rischio associato all’uso di pesticidi»22 sono correlati al presente progetto di regolamentazione.
2 Punti essenziali del progetto
2.1 La nuova normativa proposta
Con il presente progetto di legge federale sulle piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione, il Consiglio federale intende aprirsi cautamente all’uso di piante e materiale di moltiplicazione (di seguito:
«piante») ottenuti mediante nuove tecnologie di selezione. Dopo la scadenza della moratoria, la loro autorizzazione sulla base dei rischi dovrà essere agevolata rispetto alla normativa esistente e in linea con il mandato parlamentare (art. 37a cpv. 2 LIG). Ciò consentirà di sfruttare l’innovazione nella selezione vegetale per lo sviluppo e la coltivazione di nuove varietà per l’agricoltura svizzera. Con l’attuazione nell’ambito di una legge speciale s’intende semplificare un’eventuale successiva armonizzazione con l’UE in questo settore e sottolineare la delimitazione rispetto agli OGM transgenici. Nel contempo rimarranno garantiti l’attuale livello di sicurezza, la produzione esente da OGM e la libertà di scelta e si terrà in tal modo conto delle preoccupazioni di parti della popolazione in materia di ingegneria genetica.
L’idea fondante sottesa al presente progetto di regolamentazione è che il rischio specifico del prodotto e le conoscenze disponibili sui rischi costituiscono la base per l’autorizzazione. Si garantisce così il rispetto del principio di precauzione. In tal modo le piante con caratteristiche ottenute mediante nuove tecnologie di selezione, che apportano un valore aggiunto conformemente all’articolo 37a capoverso 2 LIG, possono essere autorizzate più rapidamente dopo una prima autorizzazione di piante comparabili. La normativa, in particolare le misure concernenti la separazione del flusso delle merci, la tracciabilità e la dimostrabilità, nonché il valore aggiunto (v. cap. 2.3), deve essere concretizzata a livello di ordinanza.
Regime di autorizzazione
L’articolo 37a capoverso 2 LIG chiede una nuova regolamentazione per le piante ottenute da nuove tecnologie di selezione destinate all’impiego per fini agricoli, orticoli o forestali. Questi fini contemplano la coltivazione di piante nella sua accezione più ampia, ragion per cui si rinuncia a qualsiasi limitazione in tal senso. Indipendentemente dallo scopo di utilizzazione, per poter essere autorizzate, le piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione devono presentare rischi ambientali sostenibili. La nuova legge federale contempla pertanto tutte le piante ottenute mediante tali tecnologie. Inoltre, le piante ai sensi dell’articolo 37a capoverso 2 LIG non devono contenere materiale genetico transgenico e devono apportare un valore aggiunto comprovato per l’agricoltura, l’ambiente o i consumatori. Di conseguenza, le piante transgeniche o che non
15 FF 2020 1777
16 FF 2020 1907
17 FF 2024 525
18 www.blw.admin.ch > Politica agricola > Strategie e progetti > Selezione vegetale
19 www.are.admin.ch > Sviluppo sostenibile > Strategia e rapporti > Strategia per uno sviluppo sostenibile 2030
20 www.blw.admin.ch > Politica agricola > Strategie e progetti > Strategia climatica
21 www.blw.admin.ch > Temi > Vegetali > Protezione sostenibile dei vegetali > Piano d’azione dei prodotti fitosanitari
22 https://www.parlament.ch > ricerca > 19.475 > Ridurre il rischio associato all’uso di pesticidi