Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/26: Legge federale sulle piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione · 48 pagine
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apportano un valore aggiunto comprovato rientrerebbero nelle disposizioni vigenti per gli OGM secondo la LIG. Sono considerate transgeniche le piante che contengono materiale genetico che non potrebbe inserito mediante incrocio o generato tramite ricombinazione naturale. È determinante il materiale vegetale alla fine del processo di fabbricazione. Se durante il processo di fabbricazione è stato temporaneamente inoculato materiale transgenico e poi completamente eliminato, il materiale vegetale è da considerarsi esente da materiale genetico esogeno. Le novità non riguardano le procedure di autorizzazione specifiche per il settore, tra cui l’autorizzazione delle varietà, delle derrate alimentari o dei mangimi. Allo stesso modo, rimangono immutate anche le disposizioni sulla protezione della proprietà intellettuale (v. cap. 6.4).
L’autorizzazione basata sui rischi delle piante ai sensi dell’articolo 37a capoverso 2 LIG deve avvenire con due diverse procedure. La scelta avviene sulla base delle conoscenze disponibili in merito ai rischi ambientali delle piante interessate, ottenute mediante nuove tecnologie di selezione. Entrambe le procedure si applicano sia per le immissioni sperimentali nell’ambiente (compresa la selezione) sia per la messa in commercio.
• Autorizzazione basata sulla comparabilità
In questa procedura, le piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione vengono autorizzate se autorità in Svizzera o all’estero hanno già effettuato una valutazione dei rischi ambientali per una pianta comparabile e tale pianta è stata ritenuta sicura (per la comparabilità v. anche punto seguente e in particolare cap. 5). I requisiti rispetto a un’autorizzazione basata su una valutazione dei rischi ambientali sono quindi meno rigorosi. Chi immette nell’ambiente a titolo sperimentale o mette in commercio piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione deve dimostrare che la comparabilità è data, spiegando con quali piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione e già ritenute sicure la sua pianta è comparabile. La procedura si conclude con una decisione formale dell’autorità competente che conferma il soddisfacimento o meno dei criteri. Dal momento che sinora non sono state presentate né esaminate richieste di autorizzazione di piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione a causa della moratoria, non sono state eseguite valutazioni dei rischi ambientali; pertanto, nella fase iniziale non sarà autorizzata secondo questa procedura alcuna pianta di questo tipo.
• Autorizzazione basata su una valutazione dei rischi ambientali
In questa procedura di autorizzazione rientrano le piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione che in una forma comparabile non sono mai state ritenute sicure nel quadro di una valutazione dei rischi ambientali effettuata da un’autorità. La procedura di autorizzazione si basa sostanzialmente sulla procedura prevista dalla LIG in vigore. Il richiedente deve svolgere una valutazione dei rischi ambientali per la pianta e sottoporre i risultati all’autorità federale competente. La valutazione dei rischi ambientali si basa sui dati disponibili e sull’esperienza e stima secondo criteri e metodi scientifici le conseguenze dell’emissione del materiale per gli esseri umani, gli animali e l’ambiente così come per la biodiversità. Sono valutati scenari di rischio plausibili (p. es. l’insediamento nell’ambiente di piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione o la trasmissione di modificazioni genetiche a piante selvatiche per ibridazione) nonché la probabilità che si verifichino. I criteri fondamentali per la valutazione dei rischi sono la varietà di piante e le relative proprietà, il modo in cui vengono effettuate le modificazioni genetiche e le risultanti caratteristiche. La valutazione può essere stata eseguita in Svizzera o, a condizione che lo standard sia comparabile, da parte di un’autorità estera (p. es. in base all’attuale normativa europea oppure secondo la proposta della Commissione europea per le piante NGT2).
Il fatto che piante comparabili siano già state esaminate e che il rischio sia stato ritenuto sostenibile dovrebbe risultare in modo trasparente da un elenco pubblico in cui sono elencate le piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione che sono state autorizzate (indipendentemente dalla procedura di autorizzazione) e le loro principali caratteristiche (cioè la specie vegetale, eventualmente la varietà, la modificazione genetica e la nuova proprietà ottenuta). Con il crescente numero di domande esaminate e, quindi, l’acquisizione di conoscenze e di esperienza, potrebbero essere autorizzati sempre più prodotti sulla base della comparabilità. Per tutte le piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione, i richiedenti dovrebbero dimostrare, ai fini della messa in commercio, che il loro prodotto apporta un valore aggiunto per l’agricoltura,
l’ambiente e i consumatori (v. cap. 2.3).