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Consultazione 2025/30: Revisione parziale dell’ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST) · 8 pagine

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Ordinanza sui servizi di telecomunicazione

(OST)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 9 marzo 20071 sui servizi di telecomunicazione è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 26a

Sezione 1: Indicazione del numero chiamante

Art. 26a Rubrica

Abrogata

Titolo prima dell’art. 27

Sezione 2: Servizi d’emergenza, di assistenza e consulenza

Art. 27 rubrica nonché cpv. 1, 2 e 3

Accesso

1I fornitori del servizio telefonico pubblico devono garantire da ogni collegamento telefonico l’accesso diretto:

a. ai servizi d’emergenza di cui all’articolo 28 dell’ordinanza del 6 ottobre 19972 concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT);

1 RS 784.101.1

2 RS 784.104

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