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Consultazione 2025/30: Revisione parziale dell’ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST) · 8 pagine
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Ordinanza sui servizi di telecomunicazione
(OST)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 9 marzo 20071 sui servizi di telecomunicazione è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 26a
Sezione 1: Indicazione del numero chiamante
Art. 26a Rubrica
Abrogata
Titolo prima dell’art. 27
Sezione 2: Servizi d’emergenza, di assistenza e consulenza
Art. 27 rubrica nonché cpv. 1, 2 e 3
Accesso
1I fornitori del servizio telefonico pubblico devono garantire da ogni collegamento telefonico l’accesso diretto:
a. ai servizi d’emergenza di cui all’articolo 28 dell’ordinanza del 6 ottobre 19972 concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT);
1 RS 784.101.1
2 RS 784.104
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