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Consultazione 2025/30: Revisione parziale dell’ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST) · 8 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

a. per chiamate ai servizi di assistenza e consulenza o ai servizi di soccorso aereo, se questi devono essere in grado di intervenire sul posto e si è in presenza di un identificativo riconosciuto a livello internazionale.

b. in caso di inoltro delle chiamate ai servizi d’emergenza a un’organizza- zione riconosciuta come la polizia militare o la polizia dei trasporti.

4L’UFCOM pubblica la lista delle organizzazioni di cui al capoverso 3.

Art. 29a Rubrica e cpv. 1

Obblighi per i concessionari di radiocomunicazione mobile

1Per le chiamate d’emergenza verso il numero d’emergenza europeo provenienti da veicoli specificamente equipaggiati (eCall112/NGeCall112), i concessionari di radio- comunicazione mobile devono estrarre la serie minima di dati (Minimum Set of Data, MSD) e metterla a disposizione del servizio di localizzazione delle chiamate.

Art. 29b Rubrica e cpv. 1, 2 e 5

Esercizio di un servizio di localizzazione

1Il concessionario del servizio universale gestisce un servizio di localizzazione in collaborazione con gli altri fornitori del servizio telefonico pubblico. Questo servizio deve essere accessibile alle centrali dei servizi d’emergenza nonché alle organizza- zioni di cui all’articolo 29 capoverso 3; ciò si applica anche quando una centrale di una di dette organizzazioni non è collegata alla rete del concessionario del servizio universale.

2La collaborazione tra il concessionario del servizio universale e gli altri fornitori del servizio telefonico pubblico e anche l’utilizzazione del servizio di localizzazione da parte delle centrali d’allarme dei servizi d’emergenza e delle organizzazioni di cui all’articolo 29 capoverso 3 si fondano sull’articolo 54.

5Le centrali dei servizi d’emergenza nonché delle organizzazioni di cui all’articolo 29 capoverso 3 assumono unicamente i costi per l’utilizzazione del servizio di localizza- zione.

Art. 30 Trasmissione vocale mediante Internet

1Nella trasmissione vocale tramite Internet, i fornitori del servizio telefonico pubblico devono garantire l’istradamento e la localizzazione a condizione che sia tecnicamente possibile con un dispendio proporzionato.

2Devono informare i clienti in merito a eventuali restrizioni e ricevere espressa con- ferma che i clienti ne hanno preso atto.

3Informano i clienti che, per l’accesso ai servizi di cui agli articoli 28–29 e 31b do- vrebbero impiegare, per quanto possibile, un mezzo di comunicazione che consenta tecnicamente un istradamento e una localizzazione corretti.

Titolo prima dell’art. 31

Sezione 4: Ulteriori obblighi