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Consultazione 2025/30: Revisione parziale dell’ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST) · 8 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
b. ai servizi di assistenza e consulenza di cui all’articolo 28a ORAT;
c. ai servizi di soccorso aereo di cui all’articolo 29 ORAT; e
d. ai servizi armonizzati a livello europeo di cui all’articolo 31b ORAT.
2L’accesso dev’essere gratuito.
3I fornitori di servizi di radiocomunicazione mobile via satellite del servizio univer- sale ai quali l’Unione internazionale delle telecomunicazioni ha attribuito elementi d’indirizzo devono unicamente garantire l’accesso gratuito al numero d’emergenza europeo (art. 28 cpv. 1 lett. a ORAT).
Art. 28 Istradamento
I fornitori del servizio telefonico pubblico devono garantire l’istradamento delle chia- mate ai servizi di cui agli articoli 28–29 e 31b ORAT3.
Art. 28a Obblighi dei fornitori concernenti i servizi d’emergenza
1I fornitori del servizio telefonico pubblico devono dare priorità all’accesso ai servizi d’emergenza rispetto ad altre chiamate.
2L’accesso non può essere interrotto da servizi di telecomunicazione aventi priorità nell’ambito della comunicazione di sicurezza (art. 90 cpv. 2).
3I fornitori adottano, mediante mezzi tecnici adeguati e misure coordinate fra loro, provvedimenti finalizzati a contrastare gli ostacoli all’accesso regolare ai servizi d’emergenza, come ad esempio i falsi allarmi.
4In caso di necessità, nell’ambito dei provvedimenti di cui al capoverso 3 e allo scopo di garantire la disponibilità dei servizi d’emergenza, possono escludere temporanea- mente i propri clienti dalla rete di telecomunicazione. Devono informare immediata- mente dell’esclusione dalla rete i clienti colpiti.
5I concessionari di radiocomunicazione mobile devono garantire l’accesso ai servizi d’emergenza anche tramite testo in tempo reale (Real Time Text, RTT).
Titolo prima dell’art. 29
Sezione 3: Localizzazione
Art. 29 Principi
1Purché la tecnica scelta lo consenta, deve essere garantita la possibilità di localizzare in tempo reale le chiamate ai servizi d’emergenza.
2In caso di chiamata a un servizio d’emergenza, le funzioni di localizzazione integrate nei dispositivi possono essere attivate anche senza l’espresso consenso dei clienti.
3Su richiesta, l’UFCOM può dichiarare applicabili anche i capoversi 1 e 2: