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Consultazione 2025/30: Revisione parziale dell’ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST) · 8 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 36 cpv. 2

2I servizi a valore aggiunto offerti mediante elementi d’indirizzo del piano di nume- razione E.164 possono essere forniti solo con i numeri di chiamata attribuiti indivi- dualmente ai sensi degli articoli 24b–24i ORAT4 e con i numeri brevi ai sensi degli articoli 30, 31a e 32 ORAT5.

Art. 81 cpv. 2

2I dati non possono essere comunicati in caso di chiamate ai servizi ai sensi degli articoli 28–29 e 31b ORAT6.

Art. 84 cpv. 1, 3–6

1Se tecnicamente possibile a costi proporzionati, i fornitori di servizi di telecomuni- cazione devono offrire ai loro clienti, in modo semplice e gratuito, la possibilità di sopprimere, per singola chiamata o in permanenza, l’indicazione del loro numero chiamante sull’apparecchio chiamato.

3In ogni caso, essi devono esporre il numero chiamante per una chiamata:

a. ai servizi d’emergenza;

b. al servizio di trascrizione per audiolesi secondo l’articolo 15 capoverso 1 let- tera e;

c. ai numeri di un organo di cui all’articolo 90 capoverso 5.

4Possono disattivare la soppressione dell’indicazione unicamente se le persone chia- manti contattano il servizio guasti del proprio fornitore.

5Le organizzazioni di cui agli articoli 28a, 29 e 31b ORAT7 possono chiedere all’UFCOM che il numero della persona chiamante sia mostrato.

6L’UFCOM pubblica la lista dei numeri di cui al capoverso 5.

Art. 92 cpv. 1 e 2

1In linea di principio, gli organi di cui all’articolo 47 capoverso 1 LTC8 ordinano le prestazioni necessarie presso fornitori di servizi di telecomunicazione di loro scelta, su base contrattuale.

4 RS 784.104

5 RS 784.104

6 RS 784.104

7 SR 784.104

8 RS 784.10