Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari
finanziario. Anche in tale ambito, negli ultimi anni sono stati approvati standard internazionali e vi sono ordinamenti giuridici esteri rilevanti (in particolare l’UE) che hanno deciso di sottoporre a vigilanza questi servizi riguardanti criptovalute. In tale contesto, la Svizzera deve affermarsi per la notevole integrità e la competitività della propria piazza finanziaria.
Contenuto del progetto
Il progetto intende istituire due nuove categorie di autorizzazione. Da un lato, una categoria per gli istituti per mezzi di pagamento, che sostituirà l’attuale autorizzazione fintech e consentirà l’emissione di specifiche stablecoin; dall’altro, una categoria per gli istituti di servizi per beni crittografici che forniscono servizi con altre criptovalute. L’adeguamento del quadro normativo mira ad aumentare l’attrattiva della piazza economica e finanziaria svizzera nei confronti di modelli aziendali avanzati e fortemente tecnologici, così da garantire anche in futuro un buon posizionamento della Svizzera rispetto ad altri poli finanziari di rilievo. Con il progetto, il nostro Paese attua inoltre standard internazionali, come quelli del FSB, per rafforzare la propria reputazione come piazza finanziaria globale affidabile e promuovere il prestigio degli attori del mercato nazionale, incrementandone la competitività a lungo termine. Al contempo intende creare condizioni quadro normative adeguate per attori del mercato affidabili e modelli aziendali sostenibili.
L’attività degli istituti per mezzi di pagamento soggetta all’obbligo di autorizzazione consiste, come è stato finora per gli istituti tecnofinanziari, nell’accettare gli averi dei clienti senza corrispondere interessi e senza effettuare operazioni attive (ad es. la concessione di crediti). A livello di contenuto, i requisiti richiesti per le autorizzazioni e le attività previsti per questa nuova categoria di autorizzazione sono simili a quelli sanciti finora per gli istituti tecnofinanziari, ma sono state apportate importanti modifiche puntuali volte a migliorare l’attrattiva e la protezione dei clienti. In particolare, gli averi dei clienti accettati in caso di fallimento dell’istituto sono scorporabili. Con il progetto verrà altresì disciplinata espressamente, nonché riservata all’istituto per mezzi di pagamento, l’emissione di una particolare tipologia di stablecoin, i cosiddetti «mezzi di pagamento crittografici di valore stabile». Si tratta di beni crittografici emessi in Svizzera, finalizzati a ottenere un valore stabile in riferimento a una singola valuta statale. In tale ambito occorre prevedere un diritto al rimborso. Gli istituti per mezzi di pagamento che emettono questi mezzi di pagamento crittografici di valore stabile devono rispettare vari requisiti e pubblicare un foglio informativo (libro bianco o «white paper»). Siccome tali mezzi di pagamento crittografici di valore stabile emessi dai suddetti istituti sono trattati come mezzi di pagamento, il relativo mercato secondario (al di là della conservazione e delle prescrizioni in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro) non è ulteriormente regolamentato.
Sotto il profilo della legislazione in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, il progetto prevede una soluzione che ricalca gli standard internazionali e che applica delle specifiche per la nuova categoria dei mezzi di pagamento crittografici di valore stabile. La normativa tiene conto degli sviluppi tecnologici e internazionali, in particolare della regolamentazione e della prassi in vigore nell’UE, nel Regno Unito, negli Stati Uniti e a Singapore. È previsto che gli istituti per mezzi di pagamento, in qualità di intermediari finanziari, siano assoggettati alla legge sul riciclaggio di denaro (LRD), compresi i relativi obblighi al momento dell’emissione e del rimborso di mezzi di pagamento crittografici di valore stabile, al fine di contenere adeguatamente i rischi in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.
L’attività degli istituti di servizi per beni crittografici soggetta all’obbligo di autorizzazione consiste nella fornitura di vari servizi per beni crittografici di negoziazione. Semplificando, sono considerati tali tutti i beni crittografici che non costituiscono né un token di utilizzo ai sensi della vigente prassi della FINMA, né uno strumento finanziario, né un mezzo di pagamento crittografico di valore stabile ai sensi del presente avamprogetto, né un deposito bancario. Vi