Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari

rientrano quindi anche le stablecoin emesse all’estero. A livello di contenuto, le condizioni previste per le autorizzazioni e l’attività degli istituti di servizi per beni crittografici si basano in gran parte su quelle applicabili alle società di intermediazione mobiliare, in virtù della loro comparabilità. Occorre però tenere presente che gli istituti di servizi per beni crittografici non forniscono servizi con strumenti finanziari. Un istituto di servizi per beni crittografici può anche gestire un sistema organizzato di negoziazione che ammetta unicamente il commercio di beni crittografici di negoziazione.

Inoltre, per garantire un’adeguata protezione dei clienti il progetto dichiara espressamente l’applicabilità di determinate prescrizioni della legge sui servizi finanziari alla fornitura di servizi per beni crittografici di negoziazione. Tra queste rientrano in particolare le prescrizioni sugli obblighi inerenti alla verifica dell’appropriatezza e dell’adeguatezza, sugli obblighi di trasparenza e di diligenza riguardo ai mandati dei clienti nonché sugli obblighi di organizzazione (ad es. per evitare i conflitti di interessi). Lo scopo è anche quello di impedire abusi di mercato. In Svizzera, chi fa un’offerta pubblica per l’acquisto di beni crittografici di negoziazione o ne richiede l’ammissione al commercio è tenuto inoltre a pubblicare previamente un libro bianco.

La nuova regolamentazione nell’ambito dei beni crittografici di negoziazione consente di incrementare la trasparenza, ridurre il rischio di abusi e di modelli aziendali discutibili e di rafforzare la fiducia riguardo a questi beni crittografici.

Nell’ottica di promuovere ulteriormente la digitalizzazione e garantire l’uniformità delle procedure di vigilanza, il progetto integra anche alcune disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari in relazione alle interfacce digitali con la FINMA. Infine, nella LRD viene introdotta una disposizione per progetti pilota nel quadro di partenariati per lo scambio di informazioni tra privati e autorità, allo scopo di migliorare la prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.