Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Cpv. 2

Entro dodici mesi dall’assunzione delle sue funzioni, l’autorità di sorveglianza dovrà elaborare una panoramica dei regimi di aiuti esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge. Dovrà valutare a titolo preliminare la compatibilità di questi aiuti esistenti con le disposizioni in materia di aiuti di Stato previste dai trattati internazionali. L’espressione «valuta» si riferisce alla formulazione «prima facie» usata nei Protocolli sugli aiuti di Stato e nell’Accordo sull’energia elettrica (v. n. 2.2.5.5). Questa valutazione non ha alcun impatto sugli obblighi d’annuncio e di comunicazione degli enti erogatori. È tuttavia importante per la definizione delle priorità dell’autorità di sorveglianza nel quadro dell’esame costante (cpv. 3).

Cpv. 3

Scaduto il periodo di cui al capoverso 2, l’autorità può esaminare i regimi di aiuti esistenti secondo l’articolo 44 capoverso 1 lettera d AP-LSaS nel quadro dell’esame costante. Dato che in questo momento le altre categorie di regimi di aiuti non possono ancora esistere, viene fatto riferimento solo alla lettera d.

Art. 57 Referendum ed entrata in vigore

La LSaS sottostà a referendum facoltativo. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Entrerà tuttavia in vigore al più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore dei trattati internazionali di cui all’articolo 1 capoverso 2 AP-LSaS (cfr. n. 2.2.5.4).

2.2.8 Modifica di altri atti normativi

2.2.8.1 Legge del 17 giugno 2005182 sul Tribunale federale (LTF)

Art. 82 lett. bbisLTF

L’articolo 82 LTF disciplina l’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico. Sono previsti due tipi di oggetti d’impugnazione ammissibili (decisioni e atti normativi cantonali, lett. a e b) e l’ambito giuridico particolare dei diritti politici (lett. c).

Per consentire all’autorità di sorveglianza di impugnare i regimi di aiuti e gli aiuti ad hoc sotto forma di atti normativi di unità amministrative della Confederazione (p. es. di dipartimenti o di uffici) anche davanti al Tribunale federale, questa ammissibilità deve essere ampliata. Pur essendo il Tribunale amministrativo federale in quanto autorità inferiore a decidere, per cui l’autorità di sorveglianza procederà formalmente contro la decisione di quest’ultimo, rimane però, come rimedio giuridico contro un atto normativo, la possibilità di presentare ricorso al Tribunale federale. È quanto ha deciso il Tribunale federale in merito ai rimedi giuridici contro le decisioni riguardanti gli atti normativi cantonali183.

Si ha un aiuto ad hoc sotto forma di atto normativo quando il vantaggio viene a crearsi già con l’entrata in vigore di quest’ultimo. Non è necessario alcun atto esecutivo e quindi alcuna applicazione tecnica attraverso un aiuto d’esecuzione (v. il commento all’art. 2 lett. d AP-LSaS). È ipotizzabile l’abrogazione tramite una norma giuridica

182 RS 173.110

183 DTF 149 I 81 consid. 4.1; sentenza 2C_694/2021 dell’8 settembre 2023 consid. 1.2 [non pubblicata in DTF 150 I 39].