Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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Capitolo 8: Trasparenza
Art. 49 Obbligo d’inoltro e di presentare rapporto degli enti erogatori
Questo articolo riguarda gli aiuti che sono già stati esaminati e comunicati e che devono essere pubblicati. Non appena le decisioni e le sentenze (cpv. 1) passano in giudicato, gli enti erogatori li inoltrano all’autorità di sorveglianza dopo aver reso irriconoscibili gli eventuali segreti d’affari. Le riferiscono inoltre in merito a eventuali atti normativi e contratti non appena questi entrano in vigore o vengono conclusi, permettendo all’autorità di pubblicare anche queste informazioni. Viene così creata la necessaria trasparenza sugli aiuti concessi e vengono attuate le disposizioni che la Svizzera si è impegnata a rispettare (cfr. art. 6 dei Protocolli sugli aiuti di Stato e art. 16 dell’Accordo sull’energia elettrica). Vengono contrassegnati anche i pareri revocati.
La pubblicazione vera e propria compete all’autorità di sorveglianza, che tuttavia deve ottenere dagli enti erogatori tutti i documenti e le informazioni pertinenti. È pertanto necessario introdurre questo ulteriore obbligo d’inoltro e di presentare rapporto.
Gli enti erogatori devono garantire che gli eventuali segreti d’affari contenuti nei documenti destinati alla pubblicazione siano resi irriconoscibili (cpv. 3). Per farlo devono disporre delle necessarie conoscenze approfondite. Questa procedura garantisce che non siano divulgate informazioni confidenziali.
L’obbligo d’inoltro e di presentare rapporto va distinto dall’obbligo d’annuncio. In quest’ultimo caso si tratta di un progetto di aiuto previsto che deve essere esaminato prima della sua realizzazione. Va anche distinto dall’obbligo di comunicazione degli aiuti concessi, ma non ancora passati in giudicato, il che dà all’autorità di sorveglianza la possibilità di impugnarli. Anche l’Assemblea federale e il Consiglio federale devono inoltrare all’autorità di sorveglianza gli aiuti concessi e passati in giudicato o entrati in vigore. In questo modo l’autorità ne viene a conoscenza e può pubblicarli.
Per l’erogatore gli obblighi di cui al presente articolo non comportano una nuova valutazione dell’aiuto da parte dell’autorità.
Art. 50 Rapporti sommari
Gli aiuti esentati dall’obbligo d’inoltro e di presentare rapporto perché presunti compatibili con il mercato interno nel campo d’applicazione degli accordi internazionali di cui all’articolo 1 capoverso 2 AP-LSaS (art. 3 par. 4 dei Protocolli sugli aiuti di Stato e art. 13 par. 4 dell’Accordo sull’energia elettrica) sono soggetti a un obbligo di presentare rapporti sommari. Trattandosi di dettagli formali, i requisiti specifici di questo obbligo saranno disciplinati in un’ordinanza del DEFR. Secondo il regolamento generale di esenzione per categoria dell’UE (v. n. 2.2.4), il rapporto sommario comprende almeno una breve descrizione e il testo dell’aiuto. Per gli aiuti d’esecuzione e per gli aiuti ad hoc d’importo superiore a 500 000 euro possono essere richieste ulteriori informazioni.
Art. 51 Pubblicazione
L’autorità di sorveglianza gestisce una banca dati per creare la necessaria trasparenza sugli aiuti nei settori coperti dagli accordi internazionali in questione (cfr. art. 1 cpv. 2 AP-LSaS). Vi pubblica gli avvisi d’avvio degli esami approfonditi nonché le procedure di ricorso in atto (lett. d). La conoscenza dei ricorsi interposti dall’autorità di