Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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che nel procedimento amministrativo che porta alla concessione dell’aiuto, l’ente erogatore è già tenuto, in base al diritto procedurale applicabile, ad accertare d’ufficio i fatti del caso specifico e a richiedere al beneficiario tutte le informazioni necessarie.
Per quanto riguarda le eccezioni (ossia la compatibilità dell’aiuto con il buon funzionamento del mercato interno) o i motivi di giustificazione, è previsto un maggiore obbligo di cooperazione. L’erogatore deve presentare tutte le informazioni necessarie per la valutazione. Indipendentemente dalla base giuridica addotta nel singolo caso a giustificazione dell’eccezione, spetta a lui fornire all’autorità tutte le informazioni necessarie (p. es. prove quantificabili sul funding gap) per consentirle di valutare se una misura rientra nelle esenzioni e può essere considerata lecita. Se l’ente non adempie questo obbligo (p. es. non riuscendo a dimostrare il funding gap o a risolvere eventuali incongruenze), i requisiti di liceità sono considerati non soddisfatti.
La procedura d’esame si svolge principalmente per scritto, come è consuetudine per le procedure amministrative. Per accertare i fatti, l’autorità di sorveglianza si baserà anche sugli atti disponibili. Può chiedere maggiori informazioni all’ente erogatore, al beneficiario o a terzi oppure commissionare perizie.
La documentazione da presentare dipende dalle circostanze del caso. Spesso l’autorità di sorveglianza sarà in grado di specificarla. Anche in questo caso, tuttavia, l’ente erogatore è tenuto a comunicarle quali documenti sono effettivamente disponibili.
L’autorità di sorveglianza non dispone di tutte le prove normalmente previste nei procedimenti amministrativi177. L’obiettivo è snellire e accelerare il più possibile la procedura d’esame, visto che sfocerà comunque in un parere non vincolante, anziché in una sentenza. L’autorità non è quindi in grado di interrogare eventuali testimoni né di effettuare eventuali sopralluoghi. Può però basarsi su documenti (verbali) relativi a colloqui con testimoni o ispezioni già condotte dall’ente erogatore nell’ambito della procedura per la concessione dell’aiuto.
Art. 53 Calcolo dei termini d’esame
Per il calcolo dei termini d’esame fanno stato gli articoli 20–24 PA. Il riferimento alla PA chiarisce che il calcolo dei termini della procedura d’esame si basa sulle disposizioni della legge federale sulla procedura amministrativa. Ciò comprende anche le scadenze relative all’annuncio, in particolare quelle che l’autorità di sorveglianza può fissare per ottenere ulteriori informazioni (cfr. art. 11 cpv. 2 AP-LSaS). Si tratta di un termine ufficiale che può essere prorogato ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2 PA.
Per il calcolo dei termini va anche presa in considerazione la Convenzione europea del 16 maggio 1972178, in particolare per calcolare la durata, in mesi, dell’esame semplice e di quello approfondito. È direttamente applicabile alle procedure amministrative (speciali) senza che vi sia la necessità di un esplicito rimando (cfr. art. 1 n. 1 di tale convenzione)179.
177 Cfr. art. 12 PA.
178 RS 0.221.122.3
179 Cfr. anche il messaggio del 12 febbraio 2025 concernente la legge federale sulla notificazione della posta nei fine settimana e nei giorni festivi; FF 2025 565, pag. 32.