Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Art. 54 Comunicazione elettronica e gestione degli atti

Le procedure dell’autorità di sorveglianza sono procedimenti amministrativi speciali, e non giudiziari. Per questo motivo l’articolo 54 dell’avamprogetto prevede che le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 2024180 concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica in ambito giudiziario (LCEG) siano dichiarate solo parzialmente applicabili alle procedure dell’autorità di sorveglianza, analogamente a quanto previsto dall’articolo 6a PA181.

Il capoverso 2 stabilisce che l’autorità di sorveglianza si avvalga della piattaforma di cui all’articolo 6a capoverso 2 PA e statuisce l’obbligo di gestire gli atti in forma elettronica. Il documento elettronico è considerato determinante. È possibile che in alcuni casi non sia possibile produrre copie elettroniche adeguate di tutte le prove. La legge prevede pertanto un’eccezione.

Anche la trasmissione degli atti avviene in forma elettronica tramite la piattaforma citata. Questo vale in particolare per gli atti che l’ente erogatore deve inviare all’autorità o per quelli da trasmettere per incompetenza e anche in caso di assistenza amministrativa.

Dal capoverso 3 si evince che per tutte le procedure d’esame dell’autorità di sorveglianza vige un obbligo di trasmissione elettronica. Questo permette di strutturare in modo efficace le procedure d’esame. Poiché riguardano esclusivamente delle autorità pubbliche (enti erogatori) e delle imprese (beneficiari e loro concorrenti), è possibile fare a meno di una deroga. È quindi giusto che anche queste autorità pubbliche e imprese utilizzino la piattaforma. È comunque possibile che i privati denuncino anche in altro modo le violazioni della presente legge secondo l’articolo 28 AP-LSaS, cioè utilizzando altri canali di comunicazione.

Capitolo 10: Disposizioni finali

Art. 55 Modifica di altri atti normativi

L’istituzione di una procedura di sorveglianza degli aiuti di Stato richiede la modifica di diversi atti normativi, elencati in allegato. Queste modifiche riguardano soprattutto la LTF e la LTAF e sono spiegate in dettaglio al numero 2.2.8.

Art. 56 Disposizioni transitorie

Cpv. 1

Fino a cinque anni dall’entrata in vigore del Protocollo sugli aiuti di Stato dell’ATA, del Protocollo sugli aiuti di Stato dell’ATT e dell’Accordo sull’energia elettrica, l’autorità di sorveglianza non può impugnare gli aiuti concessi secondo i capitoli 3 [Procedura ordinaria dinanzi all’autorità di sorveglianza], 4 [Procedura speciale in caso di violazione dell’obbligo d’annuncio o di comunicazione] e 5 [Procedura di ricorso].

Per questi aiuti non valgono gli obblighi d’annuncio e di comunicazione. L’obiettivo del periodo transitorio è consentire agli organi federali e cantonali interessati di adeguare le proprie legislazioni in base ai suddetti accordi internazionali e di emanare le necessarie disposizioni organizzative.

180 FF 2025 19

181 Cfr. FF 2023 679, pag. 42