Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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deve invece avere effetto sospensivo. Gli aiuti sotto forma di decisioni e atti normativi devono di norma acquisire efficacia solo quando sono passati in giudicato o entrati in vigore (cfr. art. 39 AP-LSaS).

All’articolo 103 capoverso 2 viene quindi aggiunta una nuova lettera e. L’effetto sospensivo deve valere per legge anche davanti al Tribunale federale in procedimenti avviati dall’autorità di sorveglianza nell’ambito della sorveglianza degli aiuti di Stato. Non hanno invece effetto sospensivo per legge i ricorsi dei beneficiari o dei loro concorrenti. L’effetto sospensivo è inteso a impedire aiuti illeciti. Non è pertanto necessario se un beneficiario impugna una decisione che giudica illecito l’aiuto di Stato o se l’autorità di sorveglianza rinuncia a presentare ricorso e se il ricorso è presentato «soltanto» da un concorrente.

A fronte dell’importanza dell’effetto sospensivo per la sorveglianza degli aiuti l’esplicita disposizione nella LTF risulta necessaria. Ciò consente inoltre di ricollegarsi al sistema della LTF. Il giudice dell’istruzione deve poter decidere altrimenti, secondo l’articolo 103 capoverso 3 LTF, ossia, in casi eccezionali revocare l’effetto sospensivo186.

2.2.8.2 Legge del 17 giugno 2005187 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)

Art. 31a Oggetti di ricorso nel campo della sorveglianza degli aiuti di Stato

L’articolo 31 LTAF disciplina i ricorsi giudicati dal TAF. Il diritto in vigore prevede una limitazione ai ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’articolo 5 PA, il che esclude ricorsi contro atti normativi o singoli atti dell’Assemblea federale. Affinché simili ricorsi siano possibili in futuro, è necessario estendere l’ammissibilità del ricorso. L’avamprogetto aggiunge quindi, con l’articolo 31a AP-LTAF, i due oggetti d’impugnazione mancanti: atti normativi della Confederazione che prevedono regimi di aiuti o aiuti ad hoc (lett. a) e singoli atti dell’Assemblea federale (lett. b).

La lettera a garantisce che l’autorità di sorveglianza e altri soggetti legittimati a ricorrere possano procedere non soltanto contro gli aiuti sotto forma di decisioni, ma anche contro quelli sotto forma di atti normativi. Questi ultimi devono essere atti normativi che prevedono regimi di aiuti o aiuti ad hoc (cfr. in merito al termine l’art. 2 lett. f AP-LSaS e il commento all’art. 82 lett. bbisAP-LTF). Oggetto di impugnazione e pertanto anche oggetto del procedimento non è l’intero atto normativo, ma soltanto le disposizioni che rappresentano il regime di aiuti o l’aiuto ad hoc.

Se gli atti normativi sono ordinanze dell’Assemblea federale o del Consiglio federale, viene in questo modo prevista un’eccezione secondo l’articolo 189 capoverso 4 Cost., dalla quale sono escluse le modifiche della Costituzione e le leggi federali (cfr. anche art. 82 lett. bbisAP-LTF).

La lettera b prevede espressamente i singoli atti dell’Assemblea federale come oggetto d’impugnazione. L’Assemblea federale non può emanare decisioni ai sensi dell’articolo 5 PA (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. b PA e contrario). Può solo emanare atti sotto forma

186 V. in merito il commento all’art. 42 AP-LSaS.

187 RS 173.32