Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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sorveglianza è fondamentale, visto il loro effetto sospensivo. La banca dati è pubblicamente accessibile.
Gli enti erogatori e i beneficiari vengono anonimizzati. L’autorità deve garantire che le proprie pubblicazioni, come i pareri (lett. a), gli avvisi d’avvio degli esami approfonditi (lett. b) e le informazioni sui ricorsi interposti (lett. d) non contengano segreti d’affari. Se i documenti o le informazioni provengono dagli enti erogatori, spetta a loro tutelare i segreti d’affari (cfr. art. 39 cpv. 3 AP-LSaS). Devono garantire che la cancellazione sia proporzionata e non riguardi l’intero documento. Se necessario, l’autorità può emanare istruzioni corrispondenti.
Al capoverso 2 sono elencate le informazioni e i documenti che l’organo di sorveglianza deve pubblicare. L’elenco non è esaustivo perché l’ordinanza corrispondente può stabilire nuovi obblighi di pubblicazione (seppur subordinati). A differenza delle norme sulla trasparenza dell’UE, vengono pubblicati anche gli atti giuridici di concessione degli aiuti (lett. a). Ciò può comportare costi aggiuntivi dovuti alla cancellazione dei segreti d’affari, ma rappresenta un’importante requisito di trasparenza. A differenza del sistema europeo, in quello svizzero è possibile impugnare direttamente un aiuto di Stato, ma non i pareri (non vincolanti) dell’autorità di sorveglianza. Di conseguenza, la conoscenza degli aiuti concessi è utile per sviluppare una pratica svizzera coerente.
Inoltre, in virtù della legge del 17 dicembre 2004176 sul principio di trasparenza dell’amministrazione (LTras). Sarà anche possibile consultare gli atti dell’autorità di sorveglianza. La LTras, infatti, si applica anche all’autorità di sorveglianza. Questa non è però tenuta a rendere accessibili i documenti ufficiali prima di aver pubblicato il proprio parere (art. 8 cpv. 2 LTras). Oltre alle disposizioni in materia di trasparenza previste dall’avamprogetto (cfr. art. 49 segg. AP-LSaS), il trattamento dei segreti d’affari è disciplinato anche all’articolo 7 capoverso 1 lettera g LTras e all’articolo 25 LCart.
Analogamente all’articolo 9 capoverso 2 AP-LSaS, i dettagli sulla forma e i contenuti dei documenti e delle informazioni da pubblicare sono disciplinati dal DEFR. Non sarebbe opportuno affidare questo compito al Consiglio federale vista la portata limitata e l’elevato grado di precisione di queste informazioni.
Capitolo 9: Disposizioni procedurali generali
Art. 52 Accertamento dei fatti
L’autorità di sorveglianza deve accertare i fatti d’ufficio. È a lei che compete l’accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti. L’onere della prova, limitatamente all’obbligo di cooperazione, è a suo carico. Questo avviene ad esempio se l’ente erogatore dispone di maggiori informazioni sulle circostanze del caso specifico. Sia l’ente erogatore che il beneficiario devono cooperare, vista la loro conoscenza dei fatti specifici o del progetto d’aiuto in questione (cfr. art. 22 cpv. 1 AP-LSaS). In quanto autorità intenzionata a concedere un aiuto, l’ente erogatore dispone di tutte le informazioni pertinenti, motivo per cui la sua collaborazione è di particolare importanza. Va notato
176 RS 152.3