Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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cantonali. Tuttavia, considerato il numero relativamente ridotto di aziende svizzere che distaccano personale nell’UE, si può attualmente presumere che gli organi di controllo svizzeri presenteranno più richieste di cooperazione di quante ne riceveranno.

Misure di compensazione nell’ambito della LDist

Come descritto al capitolo 2.3.7.3.2, l’ottimizzazione e lo sviluppo della procedura di notifica permetteranno agli organi d’esecuzione di mantenere una pianificazione adeguata dei controlli in seguito alla riduzione del termine di notifica preliminare. Gli sviluppi necessari rientrano in linea di principio nel progetto congiunto della SEM, della SECO e degli organi d’esecuzione delle misure collaterali. Bisogna tuttavia ancora chiarire, con i servizi federali interessati, i rappresentanti dei Cantoni e delle parti sociali, come e in in quali sistemi saranno attuate efficacemente le diverse tappe del processo. Verranno esaminati in dettaglio diversi approcci. Le ripercussioni finanziarie per la Confederazione dipenderanno dai risultati di queste analisi. Sarà quindi possibile effettuare una stima soltanto nel quadro degli adeguamenti a livello di ordinanza. Lo stesso vale per gli adeguamenti necessari alla procedura di notifica volti ad integrare la possibilità di percepire una cauzione in caso di recidiva.

Per compensare il fatto che la cauzione potrà essere prelevata soltanto in caso di recidiva e a complemento dell’articolo 5 LDist, vi è la possibilità di introdurre una responsabilità congiunta dell’appaltatore primario nel settore dell’edilizia affinché risponda civilmente delle pene convenzionali e delle spese di controllo inflitte ai subappaltatori da una CP. Una responsabilità congiunta dell’appaltatore principale può essere integrata nel sistema di responsabilità esistente. L’appaltatore primario è il partner contrattuale del committente. Tuttavia non esegue il lavoro o tutti i lavori direttamente, ma ricorre a uno o più subappaltatori. Potrebbe quindi essere ritenuto responsabile del rispetto delle disposizioni del CCL da parte dei subappaltatori. Esiste già una simile corresponsabilità per quanto riguarda i crediti dei lavoratori nel quadro della responsabilità dei subappaltatori secondo l’articolo 5 LDist. La corresponsabilità è semplicemente estesa alle pene convenzionali e alle spese di controllo. Questa misura non ha ripercussioni particolari per la Confederazione.

Ripercussioni nell’ambito del conferimento del carattere obbligatorio generale ai contratti collettivi di lavoro

Gli adeguamenti della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL) intendono garantire il mantenimento dei CCL dichiarati di obbligatorietà generali esistenti. Questa misura non avrà probabilmente alcuna ripercussione per la Confederazione. Infatti, le procedure di conferimento del carattere obbligatorio generale a livello federale non dovrebbero risultare più complesse e non bisogna prevedere maggiori procedure.

Altre ripercussioni o misure di compensazione nell’ambito della LDist o del conferimento del carattere obbligatorio generale ai contratti collettivi di lavoro potrebbero ancora generare un impatto finanziario per la Confederazione ma tale impatto non è quantificabile allo stato attuale.