Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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2070 l’immigrazione avrà ripercussioni positive sulle assicurazioni sociali, poiché essa ringiovanisce la struttura demografica e il versamento dei contributi da parte degli immigrati compensa l’aumento delle prestazioni. Anche se fino al 2070 s’indebolirà, l’effetto dell’immigrazione resterà comunque positivo. I contributi dei cittadini degli Stati dell’UE/AELS superano in modo particolarmente marcato le prestazioni che ricevono, in quanto i loro redditi sono più elevati rispetto a quelli di altri gruppi di immigrati e la loro partecipazione al mercato del lavoro è maggiore. Nel 2020 i cittadini degli Stati membri dell’UE hanno versato oltre il 25 per cento dei contributi al primo pilastro, ricevendo meno del 15 per cento delle prestazioni. Nel 2070 questi cittadini verseranno quasi il 35 per cento dei contributi e riceveranno poco più del 25 per cento delle prestazioni.

Ripercussioni nell’ambito della legge sui lavoratori distaccati (LDist)

Nel quadro dell’adeguamento della LDist secondo il protocollo di modifica dell’ALC è previsto che il termine di notifica di otto giorni per i prestatori di servizi provenienti dall’UE, attualmente valido per tutti i settori d’impiego, passi a quattro giorni lavorativi, e questo unicamente per i settori a rischio. Inoltre, in base al protocollo di modifica, la LDist prevede ora il deposito della cauzione prima dell’inizio dell’attività soltanto se un’azienda non ha dato seguito a una pretesa fatta valere da una CP nell’ambito di un precedente impiego. Questi cambiamenti potrebbero avere un impatto sull’attività di controllo degli organi d’esecuzione e sull’organizzazione dei processi di controllo e potrebbero comportare, nel singolo caso, un fabbisogno supplementare di personale. Tuttavia, è difficile procedere a una valutazione globale, in particolare a causa delle differenze cantonali (dimensioni del mercato del lavoro, strutture organizzative, tessuto economico, vicinanza alle frontiere, ecc.) e della futura reazione dei prestatori di servizi alle nuove disposizioni relative al termine di notifica. Secondo l’attuale modello di finanziamento, la Confederazione dovrà assumersi una parte dei costi supplementari degli organi cantonali e paritetici. Queste ripercussioni finanziarie saranno tuttavia attenuate dalla misura di compensazione volta ad ottimizzare e a sviluppare la procedura di notifica.

La revisione della LDist implica anche l’integrazione della Svizzera nel sistema IMI, per la quale occorre prevedere un contributo finanziario (v. Tabella 2.3.9.1.1 (1)). In questo quadro verrà istituito un coordinatore IMI a livello nazionale (v. n. 2.3.9.1.2). Nell’ambito del distacco, la partecipazione a IMI entrerà in vigore solo dopo un periodo di transizione di tre anni. Vi sarà tuttavia un maggiore fabbisogno di personale per la Confederazione (v. n. 2.3.9.1.2) già in questa fase per procedere ai lavori preparatori, all’adeguamento degli strumenti d’esecuzione della legge e alla formazione dei futuri utenti IMI. Va rilevato che la SEFRI sosterrà i costi totali del contributo per la partecipazione all’IMI per i primi tre anni di utilizzo (v. n. 2.3.9.1.1). Inoltre, bisogna prevedere la creazione di un posto di coordinatore per organo d’esecuzione cantonale (22 in totale), misura che genererà costi per la Confederazione. Le nuove disposizioni relative alla cooperazione amministrativa con i Paesi membri dell’UE potrebbero comportare maggiori oneri amministrativi per i Cantoni da prendere in considerazione. I posti di coordinatore e i compiti summenzionati potrebbero generare spese aggiuntive pari a circa 1,08 milioni di CHF all’anno per la Confederazione e un importo equivalente a carico dei Cantoni conformemente alla legislazione attuale sull’indennizzo degli organi d’esecuzione