Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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un trattato internazionale approvato dall’Assemblea federale. In particolare, il protocollo di modifica non rientra nel campo d’applicazione dell’articolo 100 LStrI che delega al Consiglio federale la competenza di concludere trattati riguardanti temi specifici del settore della migrazione. Inoltre, non si tratta nemmeno di un trattato internazionale di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a capoverso 2 LOGA. Infine, per attuare il protocollo di modifica dell’ALC è necessario emanare leggi federali. Deve pertanto essere sottoposto all’Assemblea federale per approvazione.

La costituzionalità del protocollo istituzionale relativo all’ALC è illustrata al numero 2.1.9.1.

2.3.10.1.2 Disposizioni costituzionali sull’espulsione penale (art. 121 Cost.)

Il protocollo di modifica dell’ALC non prevede nuovi obblighi per la Svizzera in materia di espulsione penale (cfr. nuovo art. 7h e contrario dell’ALC e art. 5 par. 7 del PI–ALC). La Svizzera e l’UE hanno infatti convenuto che la Svizzera non riprende le disposizioni che rafforzano la protezione dall’allontanamento previste dall’articolo 28 paragrafi 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE e neppure la pertinente giurisprudenza della CGUE. Inoltre, la Svizzera non deve applicare le procedure previste dall’articolo 33 paragrafo 2 della direttiva 2004/38/CE relative alla verifica d’ufficio di una decisione di allontanamento, poiché si tratta di nuovi obblighi rispetto all’ALC vigente. In luogo dell’articolo 33 paragrafo 2 della direttiva 2004/38/CE, il protocollo di modifica esige l’applicazione delle garanzie previste dall’ALC vigente, ossia l’applicazione dell’articolo 3 della direttiva 64/221/CEE371 e della pertinente giurisprudenza della CGUE ai sensi dell’articolo 16 dell’ALC vigente. In virtù di queste due deroghe garantite dal protocollo di modifica dell’ALC (deroghe all’art. 28 par. 2 e 3 nonché all’art. 33 par. 2 della direttiva 2004/38/CE), la Svizzera mantiene gli obblighi relativi all’espulsione penale risultanti dall’ALC vigente, ma non va al di là. La compatibilità del protocollo di modifica dell’ALC con la Costituzione è pertanto garantita.

Gli obblighi risultanti dall’ALC vigente sono codificati e precisati dalla direttiva 2004/38/CE, in particolare dagli articoli 27 e 32. È noto che tali obblighi, anteriori al protocollo di modifica dell’ALC, sono in tensione con il testo dell’articolo 121 capoverso 3 e 5 Cost.

L’articolo 27 paragrafo 2 della direttiva 2004/38/CE esige infatti di verificare se l’allontanamento è necessario a causa di una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società, come lo prevede l’articolo 5 dell’allegato I dell’ALC vigente in combinato disposto con la pertinente giurisprudenza della CGUE (cfr. art. 16 ALC vigente). Secondo tale disposizione le condanne penali non possono automaticamente motivare un allontanamento e deve essere rispettato il principio di proporzionalità, anche per quanto riguarda la durata del di-

371 Direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, GU 56 del 04.04.1964, pag. 850.