Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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questione l’autonomia della Svizzera. D’altronde, i trattati di questo tipo possono essere giudicati compatibili con le esigenze di gestione dell’immigrazione per mezzo di tetti massimi e di contingenti di cui all’articolo 121a capoverso 2 Cost., se si tratta di un’immigrazione di minore entità e se è possibile arginare un eventuale aumento dell’immigrazione mediante l’introduzione di contingenti per cittadini di Stati terzi. La Svizzera può quindi concludere trattati internazionali a condizione che non perda il controllo sull’immigrazione e i trattati non pregiudichino la sua possibilità di regolare l’immigrazione mediante tetti massimi e contingenti374.

L'articolo 121a capoverso 3 Cost. prevede determinati criteri di natura qualitativa per la gestione dell’immigrazione di stranieri che esercitano un’attività lucrativa. I contingenti devono essere fissati in funzione degli interessi economici globali della Svizzera e nel rispetto del principio di preferenza delle persone già residenti in Svizzera. Il capoverso 3 prevede un elenco non esaustivo di criteri determinanti per il rilascio di un permesso di dimora in vista dell’esercizio di un’attività lucrativa (la richiesta di un datore di lavoro, la capacità d’integrazione e una base esistenziale sufficiente e autonoma; cfr. anche il n. 2.3.6.2.2, commento all’art. 5f P–ALC). Questi criteri devono inoltre essere interpretati alla luce del capoverso 1, che contiene l’obiettivo principale della disposizione, ossia la gestione autonoma dell’immigrazione. Se riguardano solo un numero trascurabile di persone, eventuali nuovi obblighi internazionali hanno un impatto debole sull’immigrazione globale e quindi sull’immigrazione di persone esercitanti un’attività lucrativa.

Nel presente caso si tratta quindi di valutare se l’entrata in vigore del protocollo di modifica dell’ALC introduce nuovi diritti relativi all’immigrazione rispetto all’ALC vigente e se è possibile rendere compatibili tali nuovi diritti con la gestione autonoma dell’immigrazione basata su misure quantitative e qualitative.

Nell’ambito del presente pacchetto di accordi concluso con l’UE, soltanto il recepimento della direttiva 2004/38/CE ha come conseguenza l’introduzione, rispetto all’ALC vigente, di nuovi diritti di soggiorno per gli stranieri che immigrano in Svizzera ai sensi dell’articolo 121a Cost. Anche il recepimento del regolamento (CE) n.°492/2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’UE riguarda l’accesso all’attività lucrativa in Svizzera, ma non comporta nuovi obblighi per la Svizzera, in quanto non fa che codificare il regolamento (CEE) n° 1612/68375, il cui contenuto è stato recepito in termini equivalenti nell’allegato I dell’ALC vigente. Il protocollo relativo al permesso di soggiorno di lunga durata (riguardante gli accordi di domicilio) è integrato nell’ALC, ma non rientra nel campo d’applicazione dell’ALC. Anch’esso non è contrario all’articolo 121a Cost., poiché il protocollo non riguarda l’immigrazione in Svizzera bensì le condizioni per l’ottenimento di un permesso di soggiorno di lunga durata dopo cinque anni di soggiorno e quindi le condizioni di soggiorno di persone che sono già immigrate in Svizzera. Gli altri atti giuridici

374 Cfr. p. es. l’Accordo di libero scambio con il Giappone (RS 0.946.294.632) e quello con la Cina (RS 0.946.292.492). È stato inoltre constatato che anche i partenariati in materia di migrazione e gli accordi su tirocinanti non comportano una perdita di autonomia.

375 Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, GU L del 19.10.1968, pag. 2–12.