Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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dell’UE integrati nell’ALC riguardano altri aspetti della libera circolazione delle persone (in particolare il formato delle carte d’identità, la protezione giurisdizionale del diritto alla libera circolazione, la sicurezza sociale o il distacco di lavoratori).

In seguito al recepimento parziale della direttiva 2004/38/CE, la Svizzera assume nuovi obblighi che possono avere ripercussioni sull’immigrazione in Svizzera ai sensi dell’articolo 121a Cost. Tali obblighi sono previsti dall’articolo 2 paragrafo 2 e dall’articolo 3 paragrafo 2 della direttiva. Le altre disposizioni della direttiva 2004/38/CE si riferiscono invece a diritti che non riguardano l’immigrazione ai sensi dell’articolo 121a Cost. o che sotto il profilo materiale corrispondono ai diritti dell’ALC vigente. Occorre pertanto esaminare soltanto la compatibilità delle due suddette disposizioni della direttiva 2004/38/CE con l’articolo 121a Cost.

Rispetto all’ALC vigente la direttiva 2004/38/CE agevola o estende in diversi punti il ricongiungimento familiare e i diritti che ne risultano. La cerchia di persone che ha diritto al ricongiungimento familiare è stata estesa all’unione domestica registrata (art. 2 par. 2 lett. b della direttiva 2004/38/CE), agli ascendenti diretti a carico di persone in unione domestica registrata (art. 2 par. 2 lett. d della direttiva 2004/38/CE) e ai loro discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni o a carico (art. 2 par. 2 lett. c della direttiva 2004/38/CE). La direttiva estende inoltre la cerchia di persone che può avvalersi del ricongiungimento familiare agevolato (art. 3 par. 2 comma 1 lett. a e b della direttiva 2004/38/CE) e gli obblighi dello Stato ospitante relativi all’esame approfondito della situazione personale e alla giustificazione dell’eventuale rifiuto dell’ingresso o del soggiorno. Infine, la direttiva 2004/38/CE non menziona più la condizione dell’abitazione adeguata nell’ambito del ricongiungimento familiare.

Il recepimento parziale della direttiva 2004/38/CE prevede pertanto disposizioni che, rispetto all’ALC vigente, possono ripercuotersi sull’immigrazione in Svizzera ai sensi dell’articolo 121a Cost. È tuttavia presumibile che, rispetto al numero di persone che hanno diritto all’ingresso e al soggiorno in virtù dell’ALC vigente, quello delle ulteriori persone che potrebbero immigrare in Svizzera in virtù dei nuovi diritti risultanti dalla direttiva 2004/38/CE sarà trascurabile. In ogni caso tale numero non sarà probabilmente così elevato da rendere impossibile una gestione autonoma dell’immigrazione ai sensi dell’articolo 121a capoverso 1 Cost. Grazie al sistema duale di ammissione della Svizzera, un eventuale aumento dell’immigrazione di cittadini degli Stati membri dell’UE in seguito ai nuovi diritti può essere compensato adeguando i tetti massimi e i contingenti annuali per i cittadini di Stati terzi.

I nuovi diritti risultanti dal recepimento parziale della direttiva 2004/38/CE non sono pertanto contrari alle disposizioni costituzionali sulla gestione dell’immigrazione.

Il protocollo di modifica dell’ALC prevede anche l’obbligo, per la Svizzera e l’UE, del recepimento dinamico, negli allegati dell’accordo, dei futuri atti giuridici dell’UE che rientrano nel campo d’applicazione dell’accordo e che non sono oggetto di una deroga convenuta tra le parti. In seguito a questa decisione, adottata dal Comitato misto dell’ALC, l’atto normativo in questione dovrà essere integrato nell’ordinamento giuridico svizzero. Si tratterà ogni volta di un atto internazionale che modifica l’ALC. Non si tratterà tuttavia di un recepimento automatico, poiché ciascun atto normativo