Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Secondo l’articolo 14, le ammende in relazione a crediti derivanti da programmi dell’UE inflitte dalla Corte di giustizia europea a persone fisiche o giuridiche possono essere eseguite in Svizzera. I giudici svizzeri hanno la possibilità di verificare la regolarità delle esecuzioni.

Art. 16 Comitato misto

Come per la maggior parte degli altri accordi tra la Svizzera e l’UE, è prevista l’istituzione di un Comitato misto (Joint Committee) composto da rappresentanti della Svizzera e dell’UE incaricato di gestire l’accordo, aggiornarlo qualora necessario e garantire lo scambio di informazioni. In particolare, il Comitato misto dispone di poteri decisionali per quanto riguarda i protocolli dell’accordo.

Poiché l’EUPA comprende anche un protocollo sulla partecipazione della Svizzera al programma pluriennale dell’UE sulla sanità, strettamente legato all’accordo omonimo, è prevista la collaborazione tra i comitati misti di entrambi gli accordi. È stata quindi inserita una disposizione per definire le modalità di collaborazione evitando che i due comitati interferiscano l’uno nelle competenze dell’altro (v. n. 2.13.6.1.2).

Art. 17–20 Entrata in vigore, durata e applicazione provvisoria

Questi articoli disciplinano l’entrata in vigore dell’accordo nel quadro del pacchetto Svizzera-UE (v. n. 2.1.6.6), le modalità di eventuali adeguamenti, il periodo di validità e la denuncia dell’accordo. L’accordo è stipulato a tempo indeterminato. L’applicazione provvisoria è prevista retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2025 e cessa al più tardi alla fine del 2028. L’inizio dell’applicabilità può essere specificato nei protocolli (v. n. 2.8.6.2 e 2.8.6.3 per il pacchetto Orizzonte ed Erasmus+ e n. 2.13.6.2 per EU4Health).

L’accordo può essere denunciato da entrambe le Parti contraenti in qualsiasi momento rispettando un termine di sei mesi.

Allegato I Disposizioni finanziarie di applicazione

L’allegato disciplina l’attuazione degli obblighi finanziari della Svizzera nell’ambito della partecipazione ai programmi dell’UE e include diversi aspetti, tra cui la data delle richieste di fondi annuali, le scadenze e gli interessi di mora per i pagamenti in ritardo.

2.8.6.2 Protocollo I: Orizzonte Europa, Euratom, Europa Digitale ed Erasmus+

Norme generali

La prima parte del protocollo regola la data di inizio dell’associazione della Svizzera ai singoli programmi. In tutti i casi, la partecipazione si conclude in contemporanea con il Quadro finanziario pluriennale 2021–2027 dell’UE. La Svizzera ha diritto a ricevere i fondi dell’UE soltanto dopo l’inizio dell’associazione ai rispettivi programmi. Le disposizioni finali di questa parte stabiliscono che il protocollo rimarrà in vigore anche dopo il 2027 per poter finanziare i progetti in corso.