Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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L’articolo stabilisce l’oggetto dell’accordo, ovvero la partecipazione della Svizzera ai programmi o alle attività dell’Unione, o a parte di essi. La Svizzera può partecipare se questi sono aperti alla sua partecipazione conformemente all’atto di base dell’UE e se la partecipazione è disciplinata in uno dei protocolli allegati all’accordo.
Art. 2 Definizioni
L’articolo definisce alcuni termini chiave che compaiono ripetutamente nel testo dell’accordo.
Art. 3 Definizione della partecipazione
L’articolo descrive la partecipazione della Svizzera ai programmi dell’UE: il nostro Paese può partecipare ai programmi dell’UE o a parti di essi in qualità di Paese associato a condizione che questi ultimi siano inclusi nei protocolli dell’EUPA. I protocolli stabiliscono nel dettaglio le condizioni (durata dell’associazione, condizioni finanziarie specifiche dei singoli programmi, ecc.). Inoltre, l’articolo sottolinea l’intenzione reciproca di una partecipazione più sistematica della Svizzera ai programmi dell’UE o a parti di essi. Per ogni nuovo quadro finanziario pluriennale dell’UE e prima che la Svizzera esprima formalmente il proprio interesse, condizione necessaria per l’associazione, il Comitato misto discuterà come proseguire la cooperazione senza interruzioni. L’intenzione di una partecipazione più sistematica viene sancita anche nel preambolo dell’EUPA.
Art. 4 Conformità alle regole dei programmi dell’UE
Questo articolo sancisce che la Svizzera partecipa ai programmi conformemente ai regolamenti e agli atti giuridici pertinenti dell’UE. Ciò comprende anche l’ammissibilità e le condizioni di ammissibilità applicate alle entità giuridiche svizzere.
Art. 5 Mobilità delle persone e circolazione dei beni nel quadro dei programmi dell’UE
L’articolo garantisce parità di trattamento e condizioni di mobilità eque per i partecipanti ai programmi dell’UE, nonché una circolazione di beni e servizi agevole e fluida tra la Svizzera e l’UE. Queste disposizioni si applicano esclusivamente ai partecipanti e alle attività nell’ambito dei programmi dell’UE che figurano nei protocolli.
Art. 6 Partecipazione della Svizzera alla governance
L’articolo disciplina la partecipazione della Svizzera ai processi decisionali e consultivi degli organi competenti per i programmi dell’UE. Di norma, i rappresentanti della Svizzera partecipano come osservatori. L’articolo garantisce che gli esperti vengano trattati nel modo più equo possibile, in conformità con lo status di Paese associato, e che abbiano accesso alle informazioni pertinenti. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, il diritto di voto è riservato agli Stati membri dell’UE.
Art. 7–9 Partecipazione finanziaria della Svizzera