Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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realizzazione congiunta del progetto ITER479 (Accordo ITER) e l’Accordo sui privilegi e le immunità per l’organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER480 (art. 5 § 1).

Analogamente al contributo per Euratom, il contributo operativo per la partecipazione a ITER sarà ridotto del 4,6 per cento fino alla fine del 2027 (art. 5). Inoltre, la Svizzera pagherà la quota associativa prevista dallo Statuto di F4E481.

2.8.7 Punti essenziali del testodi attuazione

2.8.7.1 Legislazione di attuazione

Non è prevista alcuna legislazione di attuazione nell’ambito dell’associazione della Svizzera ai programmi dell’UE. Eventuali adeguamenti per chiarire la delega di poteri al Consiglio federale o per aderire a nuove forme giuridiche dell’UE diventerebbero rilevanti solo con la prossima generazione di programmi e sarebbero inclusi nel relativo messaggio di finanziamento.

2.8.7.2 Contenuto del decreto di finanziamento per la partecipazione della Svizzera al programma di formazione dell’UE Erasmus+ nel 2027

Qui di seguito vengono illustrati il principio di calcolo del contributo svizzero obbligatorio per la partecipazione della Svizzera a Erasmus+, i costi nazionali supplementari (funzionamento dell’agenzia nazionale e misure di accompagnamento), il finanziamento della «soluzione svizzera» e le possibili modifiche al budget, nonché i parametri utilizzati a tal fine. A differenza di quanto avvenuto per il pacchetto Orizzonte, per il quale le Camere federali hanno erogato i fondi nel dicembre 2020, il finanziamento di un’associazione a Erasmus+ deve ancora essere approvata dal Parlamento.

Contributo svizzero obbligatorio per l’associazione a Erasmus+ nel 2027

Per l’associazione a Erasmus+ è previsto un contributo obbligatorio al budget Erasmus+. In questo modo vengono finanziati da un lato i progetti di mobilità e cooperazione delle istituzioni e delle organizzazioni svizzere in modo «decentrato» attraverso l’agenzia nazionale Movetia e, dall’altro, le attività che sono gestite «a livello centrale» ovvero dalla Commissione europea oppure, su mandato della Commissione europea, dall’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura (EACEA). I fondi corrispondenti sono disponibili per i responsabili di progetto di tutti i Paesi aderenti al programma e possono essere richiesti nell’ambito dei relativi bandi di gara.

Il contributo obbligatorio è definito conformemente all’articolo 7 EUPA e si ottiene applicando un criterio di ripartizione al budget dell’UE, come spiegato al numero 2.8.6.1. In aggiunta, è stato discusso uno sconto del 30 per cento. La tabella seguente

479 GU L 358 del 16.12.2006, pag. 62.

480 GU L 358 del 16.12.2006, pag. 82

481 Decisione 2007/198/Euratom, GU L 90 del 30.3.2007, pag. 58, modificata l’ultima volta dalla Decisione (Euratom) 2021/281, GU L 62 del 23.2.2021, pag. 41.