Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 484Fedlex · Rapporto esplicativo

L’articolo 14 del protocollo disciplina l’istituzione e l’accreditamento del sistema nazionale per l’attuazione di Erasmus+. In primo luogo, è prevista la nomina di un’autorità nazionale responsabile di garantire il corretto funzionamento del programma e, in secondo luogo, di un’agenzia nazionale che si occupi dell’attuazione. In terzo luogo, l’autorità nazionale deve designare un organismo indipendente, il quale valuta il resoconto dell’agenzia nazionale e conferma all’autorità nazionale e alla Commissione europea la conformità del documento alle disposizioni vigenti. Il requisito per l’associazione a Erasmus+ è la conclusione della procedura di accreditamento del sistema di attuazione nazionale nell’ambito di una valutazione di conformità ex ante. L’accreditamento deve essere completato sei mesi prima dell’inizio del programma.

L’articolo 15 stabilisce che, rispetto alla consueta base per il calcolo dei contributi al programma secondo la chiave di ripartizione del PIL, per Erasmus+ nel 2027 si applica una riduzione del 30 per cento.

2.8.6.3 Protocollo II: ITER

Il protocollo prevede che la Svizzera partecipi come membro a pieno titolo alle attività dell’Impresa comune per la costruzione di ITER (Fusion for Energy [F4E]). In base all’articolo 2, a condizione di soddisfare i criteri stabiliti nella decisione che istituisce F4E478, la Svizzera parteciperà a ITER dal 1° gennaio 2026 fino allo scioglimento di F4E (attualmente previsto per il 2042). Di conseguenza, non sarà più necessario rinegoziare periodicamente la partecipazione della Svizzera a ITER, creando così condizioni stabili e durature, in linea con la decisione di principio dell’Assemblea federale del 20 marzo 2009 sulla ratifica degli accordi sulla partecipazione a ITER (cfr. decreto federale RU 2009 5283).

Il quadro concordato per la partecipazione della Svizzera ai programmi dell’UE semplifica e riassume tutte le basi legali che hanno costituito il fondamento della partecipazione svizzera a ITER fino al 2020. Come in passato, in quanto membro di F4E la Svizzera partecipa alla sua gestione allo stesso livello degli Stati membri dell’UE, compresi i diritti di voto. Le imprese e gli istituti di ricerca svizzeri possono partecipare alle attività di F4E e ITER (art. 2 e art. 3) e i cittadini svizzeri possono essere impiegati da entrambe le organizzazioni ed esercitare funzioni di rappresentanza.

Grazie al diritto di voto nel «Governing Board» di F4E, Svizzera potrà difendere i propri interessi all’interno dell’Impresa comune ed essere rappresentata dalla Commissione europea nella struttura di governance dell’organizzazione ITER, allo stesso modo in cui sono rappresentati i Paesi membri di Euratom. In caso di modifica della partecipazione di Euratom a ITER o dei suddetti accordi internazionali sulla partecipazione a ITER, la Svizzera sarà informata per iscritto (art. 6).

In relazione a ITER, la Svizzera continuerà ad applicare, tra gli altri, l’Accordo sull’istituzione dell’organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER per la

478 Decisione 2007/198/Euratom del Consiglio del 27 marzo 2007 che istituisce l’Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione e le conferisce dei vantaggi, GU L 90 del 30.3.2007, pag. 58, modificata l’ultima volta dalla Decisione (Euratom) 2021/281, GU L 62 del 23.2.2021, pag. 41.