Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 481Fedlex · Rapporto esplicativo

L’articolo 7 disciplina il calcolo dei contributi obbligatori per la partecipazione ai programmi dell’UE. I contributi sono composti da due elementi:

1. un contributo operativo, calcolato applicando una chiave di ripartizione del PIL al bilancio UE del rispettivo programma. La chiave corrisponde al rapporto tra il PIL della Svizzera e il PIL totale degli Stati membri dell’UE;

2. una quota di partecipazione. La nuova quota di partecipazione annuale introdotta dall’UE nel 2021 per tutti i Paesi terzi che non fanno parte dello SEE è generalmente pari al 4 % del contributo operativo, con un aumento graduale concordato per il periodo 2025–2027.

L’articolo 8 definisce un meccanismo che consente di adeguare il contributo obbligatorio di cui all’articolo 7 negli anni successivi in modo da considerare gli impegni di bilancio effettivamente assunti.

L’articolo 9 prevede un meccanismo di correzione per tenere conto del successo della partecipazione degli attori svizzeri. In caso di sovraperformance per due anni consecutivi, la Svizzera dovrà versare un contributo supplementare per tenere conto di questa situazione. La riduzione del contributo obbligatorio in caso di sottoperformance è definita nel protocollo I.

Solo alcuni programmi dell’UE (in particolare Orizzonte Europa) contemplano nelle basi legali un meccanismo di adeguamento o di correzione. Questi meccanismi si applicano soltanto se il rispettivo protocollo lo prevede espressamente.

Art. 11–14 Verifiche, audit, riscossione ed esecuzione

Secondo l’articolo 11, l’UE ha il diritto di svolgere verifiche e audit in Svizzera conformemente alle basi legali in vigore al fine di garantire il corretto utilizzo dei fondi nel quadro dei suoi programmi. La Svizzera si impegna a collaborare con le autorità competenti dell’UE.

L’articolo 12 disciplina la cooperazione tra la Svizzera e l’UE nella lotta contro le frodi relative a eventuali irregolarità nell’utilizzo dei fondi dell’UE nell’ambito dei programmi dell’UE, comprese le indagini, i controlli e lo scambio di informazioni. In Svizzera l’autorità competente è il Controllo federale delle finanze (CDF). Se vengono commessi reati che riguardano gli interessi finanziari dell’UE, la Svizzera informa la Procura europea (EPPO) e si impegna a collaborare. La collaborazione si basa essenzialmente sulle norme vigenti in materia di lotta antifrode, in conformità con l’accordo complementare stipulato nell’ambito della cooperazione Schengen per lo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (Border Management and Visa Policy Instrument [BMVI477]).

477 Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell’ambito del fondo per la gestione integrata delle frontiere, per il periodo 2021‒2027, RS 0.362.316.