Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Condizioni specifiche per Orizzonte Europa

Le condizioni specifiche del programma sottolineano l’importanza della reciprocità (art. 6) e delle pratiche di scienza aperta (art. 7). Per quanto riguarda la reciprocità, l’allegato al Protocollo I contiene un elenco di misure nonché di programmi di ricerca e innovazione svizzeri equivalenti ai programmi dell’UE e in linea di principio aperti ai ricercatori insediati negli Stati membri dell’UE, senza che il finanziamento di questi ultimi da parte della Svizzera costituisca una condizione.

Le disposizioni finanziarie specifiche di Orizzonte Europa sono contenute nell’articolo 8 del protocollo e stabiliscono che il meccanismo di adeguamento finanziario (art. 8 della parte orizzontale) e il meccanismo automatico di correzione (art. 9 della parte orizzontale) si applicano al programma Orizzonte Europa. Inoltre, sarà introdotto un meccanismo di correzione in caso di sottoperformance da parte dei partecipanti svizzeri: in caso di sottoperformance annuale pari o superiore all’8 per cento, il contributo obbligatorio per l’anno corrispondente sarà ridotto. La correzione in caso di sovraperformance dei partecipanti svizzeri è disciplinata nella parte orizzontale. Sebbene il meccanismo in caso di sovraperformance entri in vigore solo dopo due anni consecutivi, grazie alla riduzione annuale la disposizione è ulteriormente vantaggiosa in caso di sottoperformance.

Condizioni specifiche per il programma Euratom

Poiché Orizzonte Europa e il programma di ricerca e formazione di Euratom sono strettamente coordinati dal punto di vista istituzionale, le condizioni di partecipazione sono in gran parte simili. La Svizzera parteciperà come Stato associato al programma Euratom 2021–2025 e l’associazione sarà automaticamente estesa al programma Euratom 2026–2027, a meno che una delle Parti non decida altrimenti.

Sono invece diverse le disposizioni finanziarie del programma Euratom, disciplinate nell’articolo 9 del protocollo. Il meccanismo di adeguamento e correzione automatica non si applica in questo caso. In compenso, la chiave di partecipazione basata sul PIL per l’attuale generazione di programma sarà ridotta del 4,6 per cento. Questa misura è volta a compensare l’abolizione della cosiddetta chiave di fusione, utilizzata fino al 2020 per calcolare i contributi della parte del programma dedicata alla ricerca sulla fusione nucleare e che risulta dal rapporto tra il PIL della Svizzera e il PIL degli Stati dell’UE più la Svizzera.

Condizioni specifiche per il programma Europa Digitale

La Svizzera può partecipare a tutti i bandi DEP con le seguenti eccezioni: i) settore «Cybersecurity», ii) settore «Tecnologie dei semiconduttori» e iii) attività non accessibili ai Paesi associati per motivi di sicurezza dovuti all’autonomia strategica dell’Unione europea. Le basi legali del programma non prevedono meccanismi di adeguamento o correzione automatica.

Condizioni specifiche per Erasmus+