Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 558Fedlex · Rapporto esplicativo

in loco e i servizi della DSC e della SECO alla Centrale. Nello specifico, il personale svizzero e locale valuterà l’efficienza e l’efficacia dell’esecuzione di progetti e programmi così come l’impiego dei fondi. Oltre alla corretta esecuzione dei programmi si tratterà di verificare se sono stati raggiunti i risultati previsti.

Negli accordi bilaterali di attuazione verranno fissate regole giuridicamente vincolanti applicabili alle fasi più delicate della cooperazione, tra cui:

– la selezione delle proposte di programma e progetto;

– l’attribuzione di mandati di fornitura e di prestazioni di servizio;

– la verifica della realizzazione delle misure di sostegno concordate.

Gli accordi di attuazione conterranno inoltre una clausola anticorruzione conformemente all’articolo 13 dell’Accordo sul contributo, in virtù della quale la Svizzera e il Paese partner si impegnano a combattere ogni forma di corruzione.

Sono previste procedure di verifica finanziaria a livello sia dei programmi che dei singoli progetti. A livello di programma è responsabile l’autorità nazionale incaricata della revisione, mentre a livello di singoli progetti vengono conferiti mandati anche a fiduciarie e revisori privati. La Svizzera potrà svolgere in qualsiasi momento anche verifiche proprie.

Sul piano della gestione strategica e operativa globale del programma, una volta all’anno, in ogni Paese partner, si terranno colloqui formali durante i quali la Svizzera valuterà, insieme alla competente unità di coordinamento nazionale, fino a che punto e per quali misure sono stati impegnati i mezzi, come procede l’esecuzione e come gli obiettivi prefissati vengono raggiunti. Se necessario, saranno concordati congiuntamente eventuali adeguamenti di programmi e progetti. In tale contesto saranno anche analizzati i potenziali rischi e adottate misure appropriate.

Alla fine del programma di cooperazione bilaterale ogni Stato partner redigerà un rapporto finale completo. Tanto i Paesi partner quanto la Svizzera potranno commissionare valutazioni a livello sia di programma sia di singoli progetti. È prevista la stesura di un rapporto sull’andamento e sui risultati del programma nel suo insieme all’attenzione del Parlamento.

2.10.9.1.4 Risorse

Le ripercussioni finanziarie e in materia di personale derivanti da questo credito d’impegno sono illustrate al numero 2.10.10.1.1. La Svizzera intende seguire da vicino e in tutti i suoi aspetti l’attuazione da parte degli Stati partner. Da questa decisione derivano costi in termini di personale e altre spese proprie, per esempio per il necessario controllo dei rischi e l’assicurazione della qualità. Occorrono ulteriori risorse anche per la preparazione e l’accompagnamento delle misure di sostegno realizzate direttamente dalla Svizzera. Le risorse disponibili corrispondono al risultato dei negoziati; nell’Accordo sul contributo con l’UE è stato concordato di stanziare al massimo il 5 per cento dell’importo totale a favore del settore della coesione, una cifra che può essere contabilizzata come prestazione propria della Svizzera (all. II par. 6). L’incremento dei fondi per il periodo 2030–2036 si traduce in un aumento nominale del fabbisogno di mezzi propri. Soprattutto per le spese legate al personale, si cercherà