Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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caso di inadempienze, anche nel settore della migrazione la Svizzera può prendere provvedimenti appropriati, proporzionati ed effettivi. In casi gravi si può arrivare a una sospensione delle misure di sostegno interessate o a una loro cancellazione. L’impegno della Svizzera continua inoltre a basarsi sulla trasparenza, sull’orientamento ai risultati, sull’obbligo di rendiconto, sulla responsabilizzazione, sul coinvolgimento di gruppi socialmente svantaggiati, sull’uguaglianza di genere e sulla sostenibilità. I principi di attuazione applicabili all’ambito della coesione (v.

n. 2.10.9.1.2) valgono anche per il settore della migrazione.

Attuazione generale

Nel quadro dell’attuazione del credito d’impegno «Migrazione», approvato dal Parlamento, il Consiglio federale conclude un accordo di attuazione con i Paesi partner selezionati. Tali accordi definiscono l’importo a favore del Paese in questione così come il periodo di erogazione del sostegno, le modalità dell’amministrazione dei fondi e gli obiettivi del finanziamento. Conformemente all’articolo 114 della legge sull’asilo, prima della conclusione degli accordi di attuazione è necessario consultare le commissioni parlamentari competenti.

Se uno Stato partner beneficia di un sostegno sia tramite il credito d’impegno «Migrazione» sia tramite il credito d’impegno «Coesione», la Svizzera conclude con esso due accordi di attuazione distinti: uno nel settore della migrazione e l’altro in quello della coesione. Ognuno di questi accordi coprirà ambiti tematici e periodi diversi. A seconda della situazione e se necessario, le risorse in termini di personale delle rappresentanze svizzere verranno impiegate negli Stati partner per accompagnare da vicino l’attuazione in loco, come è avvenuto finora, prestando anche attenzione alle possibili sinergie con il settore della coesione. Al fine di garantire la complementarità avranno luogo scambi regolari con rappresentanti dell’UE nei Paesi partner. Per rafforzare le relazioni bilaterali tra la Svizzera e gli Stati partner, occorrerà prevedere una comunicazione mirata in Svizzera e all’estero in collaborazione con i servizi di informazione competenti della Confederazione e Presenza Svizzera.

Per determinati temi si continuerà a promuovere il coinvolgimento delle competenze svizzere. Nel campo dell’assistenza a richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati, per esempio, le competenze della Svizzera potranno essere impiegate nelle misure formative, come è già stato fatto nell’ambito del secondo contributo svizzero. Si potranno prevedere anche scambi di esperti in vari ambiti tematici coperti, come nel quadro del secondo contributo svizzero per quanto riguarda, per esempio, l’integrazione e le procedure di asilo.

Attuazione operativa

Spetterà alla SEM gestire il credito d’impegno «Migrazione» e, in particolare, assicurare la pianificazione pluriennale, il monitoraggio dell’attuazione e la gestione del budget. La SEM si baserà soprattutto sulle esperienze maturate durante l’attuazione del secondo contributo svizzero. Il coordinamento in seno all’Amministrazione federale sarà garantito dalle strutture del contributo svizzero, nello specifico dai comitati di pilotaggio per la migrazione e la coesione. Il comitato di pilotaggio per la migrazione è diretto dalla SEM e vi sono rappresentate anche la Divisione Europa della Segreteria di Stato del DFAE, la DSC e la SECO. In questo modo si garantisce anche la coerenza con la politica europea della Svizzera.