Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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intermediari del mercato dell’energia elettrica è aggiunto un importo massimo in franchi.
Fatto salvo l’articolo 33 capoverso 1bis, la ElCom è in grado di istruire e decidere in merito alle sanzioni amministrative di cui agli articoli 31 e 32, se constata un comportamento illecito grave sul mercato ai sensi della presente legge o del REMIT, oppure una grave violazione degli obblighi ivi previsti.
• Art. 31 cpv. 1 e 1bis
L’articolo 31 capoverso 1 corrisponde in larga misura a quello vigente fino a quel momento, ma riguarda soltanto il settore del gas. Infatti, l’attuale disposizione sanziona i comportamenti illeciti gravi sul mercato nel settore del gas ai sensi della sezione 3 della LVTE.
Per sanzionare i comportamenti illeciti gravi sul mercato nel settore dell’energia elettrica che violano il REMIT è stato quindi aggiunto l’articolo 31 capoverso 1bis. L’importo di 5 milioni di franchi è stato inoltre inserito per assicurare la conformità con l’articolo 18 paragrafi 4 e 5 REMIT.
• Art. 32 titolo e cpv. 1bis e 3 Sanzioni in caso di gravi violazioni degli obbli-
ghi
L’articolo 32 capoversi 1 e 3 corrisponde in larga misura a quello vigente fino a quel momento, ma riguarda solamente il settore del gas. Infatti, la disposizione sanziona le violazioni degli obblighi di cui alla sezione 2 della LVTE.
Art. 33 Disposizioni comuni
Il capoverso 3 della presente disposizione è formulato in modo simile al capoverso 3 dell’articolo 30a LVTE. Pertanto si può rinviare alle rispettive spiegazioni. Per il resto, i capoversi 1 e 2 corrispondono in larga misura a quelli vigenti fino a quel momento. Sono apportate solamente modifiche redazionali dovute alla separazione tra il settore del gas e quello dell’energia elettrica e all’applicabilità del REMIT.
La sezione 7 riguarda sia il settore del gas che quello dell’energia elettrica.
• Art. 34a, cpv. 1, primo periodo, e cpv. 3, lett. a
L’articolo 34a corrisponde in larga misura all’articolo 34 LVTE. Sono apportate solamente modifiche redazionali dovute alla separazione tra il settore del gas e quello dell’energia elettrica e all’applicabilità del REMIT.
La sezione 8 riguarda sia il settore del gas che quello dell’energia elettrica.
• Art. 40 cpv. 5
Al capoverso 5 è apportata soltanto una modifica redazionale dovuta all’Accordo sull’energia elettrica.