Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Accesso elettronico di- Art. 17 Art. 5bis

retto

Obblighi degli interme- Art. 18 Art. 15

diari

Tabella di corrispondenza dei comportamenti illeciti sul mercato

LVTE REMIT

Sfruttamento e divulga- Art. 19 Art. 3

zione di informazioni

privilegiate

Manipolazione del mer- Art. 20 Art. 2 cpv. 2

cato

Art. 5

Cpv. 2

Per garantire il rispetto e l’esecuzione degli obblighi e dei divieti previsti dal REMIT, il Consiglio federale deve poter emanare disposizioni esecutive che precisino determinate modalità o prevedere deroghe a tali obblighi e divieti. Questa possibilità è tuttavia limitata ai casi in cui la Svizzera dispone di un margine di manovra concesso dal REMIT, a condizione che la Commissione europea non abbia adottato disposizioni contrarie. A tal fine, il Consiglio federale potrà riprendere le disposizioni della sezione 2 concernenti il settore del gas, nei limiti del regolamento (UE) n. 1227/2011 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014.

Sezione 4 Compiti della ElCom e trattamento dei dati

La sezione 4 riguarda sia il settore del gas che quello dell’energia elettrica.

• Art. 21 cpv. 1‒3

Il capoverso 1 corrisponde in larga misura all’articolo 21 capoversi 1 e 2 LVTE, ora raggruppati. Sono apportate solamente modifiche redazionali dovute alla separazione tra il settore del gas e quello dell’energia elettrica.

Il capoverso 2 precisa il nuovo ruolo della ElCom derivante dall’applicabilità del REMIT: non più autorità di vigilanza nel settore dell’energia elettrica, bensì autorità di regolazione nazionale. La funzione di autorità di vigilanza è affidata all’ACER. In questo nuovo ruolo, la ElCom ha il compito di garantire il rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dal REMIT. A tal fine dispone, grazie alla LVTE, di strumenti di vigilanza, un regime sanzionatorio e disposizioni che disciplinano l’assistenza amministrativa e giudiziaria.