Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 643Fedlex · Rapporto esplicativo

- la ElCom (che svolge quindi il ruolo di un’ANR) dovrà trasmettere all’ACER le informazioni degli operatori del mercato dell’energia elettrica già registrati presso l’ACER al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo sull’energia elettrica (art. 9 par. 3 REMIT).

Obbligo di pubblicazione

Con l’Accordo sull’energia elettrica e l’applicabilità del REMIT, le specificità legate all’obbligo di pubblicazione rimarranno sostanzialmente simili a quelle della LVTE, poiché quest’ultima prevedeva già un riconoscimento unilaterale delle piattaforme per le informazioni privilegiate già registrate presso l’ACER e da questa autorizzate conformemente alle normative UE.

Obbligo di trasmissione di informazioni

Con l’Accordo sull’energia elettrica e l’applicabilità del REMIT, gli operatori del mercato dell’energia elettrica dovranno fornire le proprie informazioni direttamente all’ACER (art. 8 par. 1 REMIT). Contrariamente a quanto previsto dalla LVTE, la ElCom avrà accesso alle informazioni sugli operatori del mercato dell’energia elettrica tramite l’ACER. Infatti, secondo l’articolo 10 paragrafo 1 REMIT, l’ACER è tenuta a condividere le informazioni ricevute con le autorità di regolazione nazionali, ossia con la ElCom.

Per il resto, le tabelle seguenti illustrano i diversi obblighi e le disposizioni volte a reprimere i comportamenti illeciti sul mercato previsti dalla LVTE e le relative corrispondenze nel REMIT.

Tabella di corrispondenza degli obblighi

LVTE REMIT

Obbligo di registrazione Art. 4 e 5 Art. 9

Obbligo di designare un Art. 6 Art. 9

rappresentante

Obbligo di pubblica- Art. 7 e 8 Art. 4

zione

Piattaforme per le infor- Art. 9‒11 Art. 4bis

mazioni privilegiate

Obbligo di trasmissione Art. 12 Art. 8 e regolamento di informazioni (UE) 1348/2014

Meccanismi di segnala- Art. 13‒15 Art. 9bis

zione

Negoziazioni algoritmi- Art. 16 Art. 5bis

che