Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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- la ElCom (che svolge quindi il ruolo di un’ANR) dovrà trasmettere all’ACER le informazioni degli operatori del mercato dell’energia elettrica già registrati presso l’ACER al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo sull’energia elettrica (art. 9 par. 3 REMIT).
Obbligo di pubblicazione
Con l’Accordo sull’energia elettrica e l’applicabilità del REMIT, le specificità legate all’obbligo di pubblicazione rimarranno sostanzialmente simili a quelle della LVTE, poiché quest’ultima prevedeva già un riconoscimento unilaterale delle piattaforme per le informazioni privilegiate già registrate presso l’ACER e da questa autorizzate conformemente alle normative UE.
Obbligo di trasmissione di informazioni
Con l’Accordo sull’energia elettrica e l’applicabilità del REMIT, gli operatori del mercato dell’energia elettrica dovranno fornire le proprie informazioni direttamente all’ACER (art. 8 par. 1 REMIT). Contrariamente a quanto previsto dalla LVTE, la ElCom avrà accesso alle informazioni sugli operatori del mercato dell’energia elettrica tramite l’ACER. Infatti, secondo l’articolo 10 paragrafo 1 REMIT, l’ACER è tenuta a condividere le informazioni ricevute con le autorità di regolazione nazionali, ossia con la ElCom.
Per il resto, le tabelle seguenti illustrano i diversi obblighi e le disposizioni volte a reprimere i comportamenti illeciti sul mercato previsti dalla LVTE e le relative corrispondenze nel REMIT.
Tabella di corrispondenza degli obblighi
LVTE REMIT
Obbligo di registrazione Art. 4 e 5 Art. 9
Obbligo di designare un Art. 6 Art. 9
rappresentante
Obbligo di pubblica- Art. 7 e 8 Art. 4
zione
Piattaforme per le infor- Art. 9‒11 Art. 4bis
mazioni privilegiate
Obbligo di trasmissione Art. 12 Art. 8 e regolamento di informazioni (UE) 1348/2014
Meccanismi di segnala- Art. 13‒15 Art. 9bis
zione
Negoziazioni algoritmi- Art. 16 Art. 5bis
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