Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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Nel primo caso (senza incidenza transfrontaliera), la ElCom è competente per l’istruzione dei comportamenti o delle violazioni in questione. Infatti, ai sensi dell’articolo 13 paragrafo 1 REMIT, le autorità nazionali di regolamentazione sono competenti per le indagini su tutti i fatti verificatisi nei loro mercati nazionali dell’energia all’ingrosso e per la vigilanza sull’applicazione del regolamento, indipendentemente dal luogo in cui l’operatore di mercato responsabile di tali fatti è registrato o è tenuto a registrarsi a norma dell’articolo 9 paragrafo 1. Tuttavia, per poter svolgere tali indagini, la ElCom deve comunicare all’ACER di opporsi all’esecuzione da parte di quest’ultima delle misure d’indagine di cui agli articoli 13 bis, 13 ter e 13 quater REMIT sul territorio svizzero. A tal fine dispone di un termine di tre mesi conformemente all’articolo 13 paragrafo 4 REMIT.
Se invece il caso ha un’incidenza transfrontaliera, la procedura è istruita conformemente all’articolo 13 paragrafo 8bisREMIT. Ciò significa che:
– l’ACER svolge le indagini transfrontaliere conformemente all’articolo 13 paragrafi 5–8 REMIT, in stretta e attiva collaborazione con la ElCom;
– le autorità svizzere competenti, in particolare la ElCom, attuano, in stretta collaborazione con l’ACER, le misure d’indagine di cui agli articoli 13 bis, 13 ter paragrafo 2 e 13 quater REMIT sul territorio svizzero;
– l’ACER può chiedere alla ElCom di adottare misure d’indagine concrete e alle autorità svizzere competenti di eseguirle; può partecipare all’esecuzione delle misure su richiesta delle autorità svizzere;
– la ElCom raccoglie le informazioni necessarie all’ACER per svolgere efficacemente la sua indagine e le comunica senza indugio dopo la conclusione della relativa misura d’indagine;
– se l’ACER intende comunicare con persone che si trovano sul territorio svizzero, anche ai fini delle richieste di informazioni di cui all’articolo 13 ter paragrafo 1 REMIT, le informazioni pertinenti sono trasmesse a tali persone e all’ACER direttamente tramite la ElCom;
– la relazione d’indagine di cui all’articolo 13 paragrafo 11 è redatta dall’ACER. Le misure di cui all’articolo 13 paragrafo 11 REMIT sono adottate dalla ElCom.
Conformemente all’articolo 13 duodecies REMIT, le misure adottate dalle competenti autorità svizzere in base agli articoli 13 paragrafo 8bise 13 octies REMIT sono sottoposte al controllo giurisdizionale dei tribunali svizzeri.
La sezione 6 riguarda sia il settore del gas che quello dell’energia elettrica.
Poiché le sanzioni amministrative in vigore fino a quel momento ai sensi della LVTE sono compatibili con l’articolo 18 REMIT, devono continuare a essere applicate sia agli operatori del gas che a quelli dell’energia elettrica. Tuttavia, per essere compatibili con le sanzioni di cui all’articolo 18 paragrafi 4 e 5 REMIT, per gli operatori e gli