Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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Il capoverso 3 corrisponde in larga misura a quello vigente fino a quel momento. Sono apportate solamente modifiche redazionali dovute alla separazione tra il settore del gas e quello dell’energia elettrica e all’applicabilità del REMIT.
• Art. 23 cpv. 2 e 3
Gli operatori del mercato svizzero del gas continuano a versare la tassa di vigilanza alla ElCom, mentre, conformemente alla decisione (UE) 2020/2152 della Commissione,576 gli operatori del mercato dell’energia elettrica versano tale tassa all’ACER.
• Art. 24 cpv. 1, frase introduttiva, e cpv. 2 lett. abis e b
L’articolo 24 corrisponde in larga misura a quello vigente fino a quel momento. Sono apportate solamente modifiche redazionali dovute alla separazione tra il settore del gas e quello dell’energia elettrica e all’applicabilità del REMIT.
La sezione 5 riguarda sia il settore del gas che quello dell’energia elettrica.
Essendo conformi all’articolo 18 REMIT, gli strumenti di vigilanza esistenti nell’ambito della LVTE devono continuare a essere applicati sia agli operatori del gas che a quelli dell’energia elettrica. Fatto salvo l’articolo 30a capoverso 3, la ElCom è quindi competente per l’istruzione di comportamenti illeciti gravi sul mercato ai sensi della presente legge o del REMIT oppure di una grave violazione degli obblighi da essi previsti.
• Art. 25‒30
Gli articoli 25‒30 corrispondono in larga misura a quelli vigenti fino a quel momento. Sono apportate solamente modifiche redazionali dovute alla separazione tra il settore del gas e quello dell’energia elettrica e all’applicabilità del REMIT.
• Art. 30a Disposizioni comuni
Poiché il REMIT si applica solamente al commercio di energia elettrica, la ElCom è l’unica autorità competente per l’istruzione dei comportamenti illeciti sui mercati del gas all’ingrosso di cui alla sezione 3 e delle violazioni degli obblighi di cui alla sezione 2.
In genere, nell’ambito dell’energia elettrica, i comportamenti illeciti sui mercati del gas all’ingrosso e le violazioni degli obblighi sono istruiti dalla ElCom, fatti salvi i casi specifici previsti all’articolo 13 capoversi 5‒8 REMIT che avrebbero un’incidenza sulla Svizzera e in almeno uno Stato membro (incidenza transfrontaliera).
576 Decisione (UE) 2020/2152 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che fissa le tasse dovute all’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia per la raccolta, il trattamento, l’elaborazione e l’analisi delle informazioni comunicate a norma del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, versione della GU L 428 del 18.12.2020.