Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 659Fedlex · Rapporto esplicativo
2.11.9.5 Ripercussioni sull’ambiente
Gli effetti sull’ambiente dell’Accordo derivano soprattutto dal prevedibile aumento dell’efficienza del sistema elettrico e dalla garanzia delle capacità di frontiera sotto il profilo del diritto internazionale, che potrebbe ridurre il necessario potenziamento dell’infrastruttura energetica durante la transizione verso il saldo netto delle emissioni pari a zero rispetto a uno scenario senza accordo sull’energia elettrica (v. punto 2.11.9.3 «Ripercussioni sull’economia nazionale»). In generale, l’Accordo sull’energia elettrica tra la Svizzera e l’UE rafforza la sicurezza dell’approvvigionamento, favorendo così l’elettrificazione e la decarbonizzazione della Svizzera. Attualmente vi è equivalenza tra il diritto ambientale svizzero e quello dell’UE menzionato nell’Accordo per quanto riguarda il settore dell’energia elettrica. Non sussiste alcuna necessità di adeguare il diritto ambientale svizzero a livello di legge e pertanto non vi sono ripercussioni degne di nota per la Svizzera.
2.11.9.6 Altre ripercussioni
La Svizzera dipende dall’integrazione tecnica nel sistema elettrico europeo. In qualità di GRT, Swissgrid intrattiene stretti rapporti con le società di gestione degli Stati confinanti. A causa della mancata integrazione nel mercato interno dell’energia elettrica europeo, Swissgrid incontra sempre più spesso resistenze da parte dell’UE. L’Accordo sull’energia elettrica crea le condizioni quadro adeguate per una migliore integrazione tecnica.
2.11.10 Aspetti giuridici dell’elemento del pacchetto
2.11.10.1 Costituzionalità dell’Accordo
L’Accordo sull’energia elettrica si fonda sull’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione (Cost.), in virtù del quale gli affari esteri competono alla Confederazione. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la facoltà di firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost. l’Assemblea federale approva i trattati internazionali, esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 24 cpv. 2 LParl; art 7a cpv. 1 LOGA). L’Accordo non rientra nella categoria dei trattati internazionali che il Consiglio federale è autorizzato a concludere autonomamente sulla base di una legge o di un trattato internazionale approvato dall’Assemblea federale. In particolare, l’articolo 24 LAEl, l’articolo 54 LEne e l’articolo 45 P-LVTE autorizzano il Consiglio federale a concludere trattati di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a capoverso 2 LOGA, ovvero che non sottostanno a referendum. Inoltre, l’attuazione dell’Accordo richiede l’emanazione di leggi federali. L’Accordo sull’energia elettrica deve quindi essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea federale.