Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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un’offerta del servizio universale; tuttavia essi si possono tutelare dalle fluttuazioni dei prezzi di mercato attraverso un acquisto strutturato.

Anche in futuro non si possono escludere distorsioni a livello geopolitico o legate alla politica energetica, con un temporaneo forte rialzo dei prezzi dell’elettricità. Per attenuare le ripercussioni di tali periodi sul mercato elettrico e sui consumatori finali, analogamente alla LAEl attualmente in vigore, i fornitori del servizio universale sono tenuti a effettuare un acquisto strutturato e ad assicurarsi contro le fluttuazioni dei prezzi di mercato. Inoltre, l’ampia regolazione dei costi, la fissazione dei prezzi per un anno e le prescrizioni relative all’utilizzo dell’elettricità derivante dalla produzione propria nel servizio universale assicurano un’offerta interessante, soprattutto se la produzione propria è rilevante. Inoltre, il Consiglio federale è autorizzato a emanare prescrizioni concernenti la gestione dei rischi per i fornitori sul mercato.

2.11.9.3.4 Ripercussioni sul settore elettrico

L’Accordo sull’energia elettrica offre ulteriori utili commerciali in particolare ai gestori di centrali ad accumulazione e di centrali di pompaggio (si veda il punto 2.11.9.3.1). Un riconoscimento reciproco delle garanzie di origine sulla base dell’Accordo può inoltre consentire maggiori introiti derivanti dalle esportazioni di tali garanzie nell’UE e produrre effetti positivi sotto forma di un rendimento più elevato per i produttori svizzeri di elettricità rinnovabile. Tuttavia l’Accordo comporta anche l’abolizione della quota obbligatoria di elettricità indigena nel servizio universale, il che potrebbe ridurre i prezzi delle garanzie di origine svizzere. Gli effetti complessivi dell’Accordo sul livello dei prezzi delle garanzie di origine svizzere sono quindi incerti.

Con la sua entrata in vigore saranno abolite le rimanenti forniture prioritarie di energia elettrica derivanti da contratti a lungo termine (Long Term Contracts, LTC) tra produttori di energia elettrica e distributori francesi e svizzeri. Questi contratti beneficiano di una prenotazione di capacità di trasporto transfrontaliere e offrono ai contraenti un vantaggio rispetto ad altri partecipanti al mercato. L’abolizione di queste norme sulle forniture prioritarie permette ai GRT di generare entrate dalla gestione delle congestioni che possono contribuire a ridurre i costi di rete e quindi i prezzi dell’energia elettrica per i consumatori finali. La prevenzione delle distorsioni del mercato può inoltre offrire opportunità ad altri partecipanti al mercato. L’abolizione delle forniture prioritarie per gli LTC comporterà costi più elevati per i contraenti che perderanno la loro posizione di vantaggio. A questi, tuttavia, l’Accordo riconosce una compensazione finanziaria per un periodo transitorio di sette anni dall’entrata in vigore. Le centrali idroelettriche al confine svizzero con forniture prioritarie esistenti e inferiori a 65 MW possono mantenerle per un periodo transitorio di 15 anni dall’entrata in vigore dell’Accordo. Con la successiva eliminazione delle priorità, bisognerà in parte adeguare gli accordi bilaterali tra Stati e le concessioni delle rispettive centrali elettriche.

Le prescrizioni europee relative alla disgiunzione dei GRD sono più severe rispetto a quelle del diritto svizzero (v. anche punto 2.11.9.2 «Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna»). Tendenzialmente la maggiore disgiunzione dei GRD nel quadro dell’Accordo sull’energia elettrica con