Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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categoria. Le modifiche previste dalla LAEl, segnatamente l’apertura del mercato elettrico per tutti i consumatori finali e le misure di disgiunzione, favoriscono in misura maggiore la libera organizzazione delle relazioni d’affari. La riserva di energia non incide sui meccanismi di mercato e non influisce in alcun modo sulla produzione (regolare) di energia elettrica. Un’ingerenza nella garanzia della proprietà e nella libertà economica si verificherebbe soltanto se il DATEC obbligasse il gestore di una centrale elettrica di riserva, di un gruppo elettrogeno di emergenza o di un impianto di cogenerazione a partecipare alla riserva di energia. Ai sensi dell’articolo 36 Cost. questa eventuale ingerenza nei diritti fondamentali è ammissibile584.

Anche l’uguaglianza giuridica è garantita; tutte le differenziazioni effettuate sono oggettivamente motivate, in particolare per quanto concerne le modalità di apertura del mercato. Il fatto che in futuro il servizio universale sarà accessibile soltanto ai piccoli consumatori finali (con un consumo annuo inferiore a 50 MWh) è motivato dalla maggiore necessità di protezione, in particolare delle economie domestiche, ed è inoltre conforme alle prescrizioni del diritto UE.

2.11.10.3 Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera

Nel diritto commerciale internazionale l’energia elettrica è considerata un comune bene commerciale. I principi dell’Accordo del 15 aprile 1994585 che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio e dell’Accordo generale del 30 ottobre 1947586 sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) si applicano pertanto anche allo scambio di energia elettrica587. I compiti con carattere di servizio sono assoggettati all’Accordo generale sugli scambi di servizi. La gestione degli aiuti di Stato si basa invece sull’Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative588 (SCM), mentre l’introduzione di prescrizioni tecniche e di standard sottostà alle disposizioni dell’Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio589 (TBT). Nei confronti dell’UE e degli Stati AELS trovano inoltre applicazione l’Accordo del 22 luglio 1972590 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea.

Tuttavia, da questi accordi non deriva alcun accesso per la Svizzera al mercato interno dell’energia elettrica dell’UE, in quanto non contengono disposizioni specifiche relative all'accesso transfrontaliero alle reti o alla partecipazione all’accoppiamento dei mercati nell’UE. Tali disposizioni figurano in atti giuridici specifici dell'UE che, sulla base dell’Accordo sull'energia elettrica, saranno applicabili anche alla Svizzera in misura pertinente.

584Cfr. in merito le relative spiegazioni nel messaggio del 1° marzo 2024 concernente la mo-

difica della legge sull’approvvigionamento elettrico, FF 2024 710, punto 7.1.2.

585 RS 0.632.20 586 RS 0.632.21

587RS 0.632.20, allegato 1B

588RS 0.632.20, allegato 1A.13

589RS 0.632.20, allegato 1A.6

590 RS 0.632.401